Hai aperto un’attività e sai che il DVR va fatto entro novanta giorni. Oppure ce l’hai, ma è un modello comprato online con il nome della tua azienda scritto sopra, e nessuno è mai venuto a vedere dove lavorano le persone. Oppure hai assunto, cambiato macchine o sede, e il documento è rimasto quello di anni fa. In tutti e tre i casi il problema è lo stesso: in un controllo ASL o dell’Ispettorato il DVR è il primo documento che ti chiedono, e un DVR generico vale quanto un DVR mancante.
La redazione DVR e il suo aggiornamento sono il lavoro dello Studio per le aziende di Roma e provincia dal 2013, con interventi in tutto il Lazio, dentro il servizio di sicurezza sul lavoro a Roma che seguiamo con un solo referente tecnico: dal documento discendono la valutazione del rischio incendio, le nomine e la formazione del datore di lavoro e dei lavoratori.
Chi deve avere il DVR e cosa rischia chi non ce l’ha
Il D.Lgs. 81/2008 lo impone a ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore: dipendente, socio che lavora, collaboratore familiare, tirocinante. La valutazione dei rischi e il documento che ne deriva sono un obbligo che non puoi delegare a nessuno (art. 17, comma 1, lettera a). Se costituisci una nuova impresa, la valutazione va fatta subito e il documento va elaborato entro novanta giorni dall’inizio dell’attività (art. 28, comma 3-bis).
Le sanzioni sono a carico tuo, non del consulente: per la valutazione omessa o fatta senza il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, arresto da tre a sei mesi o ammenda (art. 55, comma 1, lettera a); per un DVR privo delle misure, del programma di miglioramento o delle procedure, ammenda (art. 55, comma 3).
Cosa deve contenere per essere valido
L’art. 28, comma 2, elenca il contenuto minimo. Un DVR che ne salta una parte è sanzionabile anche se esiste:
- la relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri usati: compresi stress lavoro-correlato, lavoratrici in gravidanza, differenze di genere, età, provenienza e tipo di contratto;
- le misure di prevenzione e protezione attuate e i dispositivi di protezione individuale adottati;
- il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
- le procedure per attuare le misure e i ruoli aziendali che devono provvedervi;
- i nominativi di RSPP, rappresentante dei lavoratori e medico competente che hanno partecipato;
- le mansioni che espongono a rischi specifici e richiedono capacità, formazione e addestramento particolari.
Il documento deve avere data certa: la tua firma e, ai soli fini della prova della data, quelle di RSPP, rappresentante dei lavoratori e medico competente (art. 28, comma 2). Va custodito nell’unità produttiva a cui si riferisce (art. 29, comma 4).
Quando va aggiornato
Il DVR non ha una scadenza: ha delle cause. Va rielaborato entro trenta giorni quando cambi in modo significativo il processo produttivo o l’organizzazione del lavoro, quando la tecnica o la prevenzione evolvono, dopo un infortunio significativo o quando la sorveglianza sanitaria lo richiede (art. 29, comma 3). Una nuova macchina, una nuova sede, una mansione nuova, un’assunzione in un reparto diverso: ognuna di queste è una causa. Un DVR fermo da anni in un’azienda che è cambiata è, per l’ispettore, un DVR non aggiornato.
Il DVR per la tua attività
- Uffici, negozi, studi professionali: rischi da videoterminale, movimentazione, elettrico, incendio, stress; documento snello, senza pagine di riempimento.
- Officine, laboratori, produzione: rischi da macchine e attrezzature, rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi; qui serve la valutazione dei rischi specifici, con misure e relazioni fatte nello Studio.
- Imprese edili: il DVR dell’impresa è distinto dal piano operativo di sicurezza del singolo cantiere; se lavori in cantieri con più imprese ti serve anche il coordinatore della sicurezza.
- Aziende agricole e artigiane fino a 10 lavoratori: puoi usare le procedure standardizzate (art. 29, comma 5); fino a 50 lavoratori è una facoltà (comma 6), esclusi i settori a rischio elevato (comma 7). Ti diciamo noi se conviene.
- Attività con appalti in sede: al DVR si affianca il DUVRI per i rischi da interferenza.
Come lavoriamo
1. Verifica gratuita. Ci indichi attività, numero di lavoratori e sede; se un DVR esiste, lo leggiamo: ti diciamo se regge, cosa manca e cosa rischi.
2. Sopralluogo gratuito. Veniamo in azienda e vediamo i luoghi, le macchine, le lavorazioni e chi le fa. Il DVR si scrive dopo aver visto, non prima.
3. Preventivo dopo il sopralluogo. Sulla situazione reale, senza impegno fino all’incarico.
4. Redazione in collaborazione con l’RSPP e il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori (art. 29, commi 1 e 2); firma per la data certa; consegna con il programma di miglioramento e lo scadenzario di formazione e sorveglianza sanitaria.
Chiama 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.
Quanto costa un DVR a Roma
Il costo del DVR non si ricava da un listino: dipende da quanto c’è da valutare nella tua azienda. Le voci che lo determinano sono sempre le stesse:
- numero di lavoratori, di mansioni e di sedi;
- attività svolta e livello di rischio: un ufficio non è un’officina, né un’impresa edile;
- valutazioni dei rischi specifici necessarie, alcune con misure strumentali (rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi);
- punto di partenza: un DVR da fare da zero o uno esistente da aggiornare;
- allegati richiesti: piano di emergenza, DUVRI se in sede lavorano altre imprese.
Per questo il preventivo arriva dopo il sopralluogo gratuito: un DVR scritto senza vedere l’azienda costa meno, ma è il modello generico che in un controllo non regge. Richiedi la verifica gratuita.
Cosa resta a carico tuo
Il DVR è tuo e lo firmi tu: la valutazione non è delegabile (art. 17) e resti responsabile anche se ti affidi a un esterno (art. 31, comma 5). Il nostro lavoro è farti firmare un documento che descrive la tua azienda com’è, con misure che si possono attuare davvero, e metterti in condizione di dimostrarlo a chi controlla.
Domande frequenti
Ho una ditta individuale senza dipendenti: mi serve il DVR?
Se non hai lavoratori nel senso dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 (nemmeno soci lavoratori, familiari o tirocinanti), non sei datore di lavoro e il DVR non è dovuto; restano gli obblighi dell’art. 21 per i lavoratori autonomi. Al primo collaboratore l’obbligo scatta.
Quanto tempo ci vuole?
Dipende dai rischi e dalle misure strumentali necessarie. Per una nuova impresa il termine di legge è novanta giorni dall’inizio dell’attività (art. 28, comma 3-bis): nella verifica gratuita ti diciamo se ci stai dentro.
Il DVR può essere in formato digitale?
Sì, su supporto informatico, purché abbia data certa secondo l’art. 53 (art. 28, comma 2).
Serve il medico competente per fare il DVR?
Se in azienda ci sono rischi soggetti a sorveglianza sanitaria, sì: il medico competente collabora alla valutazione (art. 29, comma 1) e va nominato (art. 18, comma 1, lettera a). Lo coordina lo Studio, insieme al corso di formazione specifica dei lavoratori che il DVR determina.
Ho già un DVR fatto da un altro consulente: lo rifate da zero?
Prima lo leggiamo. Se regge lo aggiorniamo; se è un modello generico te lo diciamo e ricominciamo dal sopralluogo. La verifica è gratuita.