DUVRI a Roma: il documento per gli appalti in azienda e in condominio

DUVRI per aziende e condomini di Roma e provincia: verifica delle imprese, informativa sui rischi, documento con misure e costi della sicurezza. Verifica gratuita entro 24/48 ore.

Studio Tecnico di Ingegneria a Roma dal 2013 · Sopralluogo gratuito · Un solo referente tecnico

Hai affidato le pulizie degli uffici a una ditta esterna, il manutentore degli impianti viene ogni mese e un corriere scarica in magazzino mentre i tuoi carrellisti lavorano. L’ispettore chiede il DUVRI e tu hai in mano solo i contratti. Oppure amministri un condominio con il portiere e hai appaltato la manutenzione dell’ascensore. In tutti questi casi vale l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008: chi fa entrare un’impresa o un lavoratore autonomo nei propri locali deve verificarne l’idoneità, informarli dei rischi presenti e, se le attività si incrociano, scrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Lo Studio redige il DUVRI per aziende, condomini e strutture di Roma e provincia e tiene insieme tutto quello che l’art. 26 chiede al committente: raccolta e verifica dei documenti delle imprese, informativa sui rischi, documento con le misure e i costi della sicurezza da allegare al contratto, riunione di coordinamento, aggiornamento quando cambiano lavori e fornitori, con un solo referente.

Quando il DUVRI è obbligatorio

L’obbligo nasce quando un datore di lavoro affida lavori, servizi o forniture a un’impresa o a un lavoratore autonomo all’interno della propria azienda, o comunque in luoghi di cui ha la disponibilità giuridica (art. 26, comma 1). Il committente promuove la cooperazione e il coordinamento con gli appaltatori elaborando un unico documento che indica le misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (comma 3). Il documento riguarda solo le interferenze: i rischi propri dell’attività dell’appaltatore restano a carico suo, nel suo DVR.

Il comma 3-bis esclude dall’obbligo del documento, non dagli altri obblighi, i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi che durano non più di cinque uomini-giorno nell’arco di un anno. L’esclusione cade se il lavoro comporta rischio di incendio di livello elevato, attività in ambienti confinati, agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici, amianto, atmosfere esplosive o i rischi particolari dell’Allegato XI: in questi casi il DUVRI si fa comunque. Se l’appalto è un cantiere con più imprese, il coordinamento passa al coordinatore della sicurezza e al PSC: l’accettazione del piano e la redazione del POS valgono, per quel cantiere, come adempimento dei commi 1 lettera b, 2, 3 e 5 dell’art. 26 (art. 96, comma 2).

Gli altri obblighi del committente

Prima del documento vengono due adempimenti che valgono per ogni appalto, anche quando il DUVRI non è dovuto. Il primo è la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o del lavoratore autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio e autocertificazione del possesso dei requisiti (art. 26, comma 1, lettera a). Il secondo è l’informazione: al fornitore vanno date informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente in cui andrà a lavorare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (lettera b), cioè estratto del DVR, piano di emergenza, regole di accesso. Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione vanno indicati, a pena di nullità, i costi delle misure contro le interferenze, non soggetti a ribasso (comma 5). Il personale dell’appaltatore deve avere la tessera di riconoscimento con fotografia (comma 8).

Cosa contiene un DUVRI fatto bene

Un documento fatto sui luoghi e sui lavori reali, non un modello con il nome dell’azienda al posto giusto. Descrizione dell’attività del committente e di quella affidata, con aree, orari e percorsi; individuazione delle interferenze, cioè dove e quando persone, mezzi e attrezzature di imprese diverse si incrociano: il corriere nel reparto con i muletti, il manutentore sul tetto sopra gli uffici; per ogni interferenza le misure organizzative e tecniche, sfasamento degli orari, delimitazione delle aree, permessi di lavoro, presidio antincendio, DPI aggiuntivi; i costi della sicurezza da riportare nel contratto; le procedure di emergenza condivise; la riunione di coordinamento con verbale. Il documento va allegato al contratto e aggiornato con l’evoluzione dei lavori, servizi e forniture (comma 3): un nuovo fornitore o un cambio di orari lo rendono da rifare.

Cosa rischi senza DUVRI

Le sanzioni sono nell’art. 55, comma 5, e sono a carico del datore di lavoro committente. Mancata redazione del DUVRI o mancata cooperazione e coordinamento: arresto da due a quattro mesi o ammenda (lettera d). Mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa: arresto da due a quattro mesi o ammenda (lettera b). Mancata informazione sui rischi: arresto da due a quattro mesi o ammenda (lettera a). Personale senza tessera di riconoscimento: sanzione amministrativa per ciascun lavoratore (lettera i). In caso di infortunio del lavoratore dell’appaltatore, il DUVRI è il primo documento che ASL e Procura chiedono al committente.

Come lavoriamo

1. Verifica gratuita. Ci dici quali imprese e fornitori entrano nei tuoi locali e per fare cosa: ti diciamo se serve il DUVRI, per quali appalti.
2. Sopralluogo gratuito. Un tecnico vede i luoghi dove l’appaltatore lavorerà, il DVR e i contratti, e individua le interferenze reali.
3. Documento e contratto. Redigiamo il DUVRI con le misure e i costi della sicurezza, prepariamo l’informativa sui rischi per l’appaltatore e la check-list dei documenti da farsi consegnare, e organizziamo la riunione di coordinamento con verbale.
4. Aggiornamento. A ogni nuovo appalto o cambio di attività il documento viene aggiornato; se l’appaltatore ha bisogno del proprio DVR, della formazione dei lavoratori o del corso per gli spazi confinati, lo Studio lo segue con lo stesso referente, anche in incarico di RSPP esterno.

Chiama 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.

Domande frequenti

Chi deve redigere il DUVRI?

Il datore di lavoro committente, cioè chi affida i lavori e ha la disponibilità dei luoghi (art. 26, comma 3). Negli appalti pubblici, e quando committente e datore di lavoro non coincidono, lo redige chi affida il contratto con una valutazione dei rischi standard, che il soggetto presso cui si esegue il contratto integra con i rischi dei propri luoghi prima dell’inizio (comma 3-ter).

Qual è la differenza tra DVR e DUVRI?

Il DVR è la valutazione di tutti i rischi della tua azienda per i tuoi lavoratori (art. 28). Il DUVRI riguarda solo i rischi che nascono dall’incrocio tra la tua attività e quella delle imprese esterne, ed esiste solo se c’è un appalto. Il DUVRI non sostituisce il DVR dell’appaltatore, che resta responsabile dei rischi del proprio mestiere.

Qual è la differenza tra DUVRI e PSC?

Il PSC è il piano dei cantieri temporanei o mobili con più imprese, redatto dal coordinatore nominato dal committente (Titolo IV). Il DUVRI vale per gli appalti in azienda fuori dal cantiere: pulizie, manutenzioni, logistica, vigilanza, mense. Se il lavoro è un cantiere con PSC, piano e POS assolvono l’art. 26 (art. 96, comma 2).

Il condominio deve fare il DUVRI?

Sì, quando è datore di lavoro, cioè ha dipendenti come il portiere o il custode, e affida a imprese esterne manutenzioni, pulizie o servizi nelle parti comuni: l’obbligo è in capo all’amministratore, che rappresenta il condominio. Se il condominio non ha dipendenti, l’art. 26 non si applica, ma per i lavori edili con più imprese resta l’obbligo del coordinatore e del PSC.

Per un intervento di poche ore serve il DUVRI?

Sotto i cinque uomini-giorno in un anno il documento non è dovuto (art. 26, comma 3-bis), ma la verifica dell’idoneità dell’impresa e l’informazione sui rischi restano obbligatorie. L’esenzione non vale se il lavoro comporta rischio di incendio elevato, spazi confinati, amianto, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni o biologici o lavori dell’Allegato XI.

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