Segnaletica di sicurezza sul lavoro: cartelli, colori e obblighi del datore di lavoro

Quando la legge impone un cartello e quando no: le cinque categorie di segnali, il significato dei colori dell’Allegato XXIV, ostacoli e vie di circolazione, e cosa dice davvero la UNI EN ISO 7010.

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Il cartello è l’ultima misura, non la prima

C’è una frase, nell’articolo 163 del D.Lgs. 81/2008, che ribalta il modo in cui quasi tutti guardano alla segnaletica. Il datore di lavoro fa ricorso ai segnali quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva.

Tradotto: il cartello arriva dopo. Prima si elimina il pericolo, poi lo si riduce, poi si protegge collettivamente; solo il rischio che resta in piedi dopo tutto questo si segnala. Un’azienda tappezzata di cartelli non è più sicura di un’altra: spesso è un’azienda che ha usato l’adesivo al posto della riparazione.

Ne discende anche la conseguenza pratica: la segnaletica non si compra a catalogo, si deriva dalla valutazione dei rischi. Ogni cartello dovrebbe poter essere ricondotto a un rischio residuo scritto nel DVR.

Le cinque categorie di segnali

L’articolo 162 definisce i tipi di segnale, e sono cinque:

  • divieto: vieta un comportamento che potrebbe causare un pericolo;
  • avvertimento: avverte di un rischio o di un pericolo;
  • prescrizione: prescrive un determinato comportamento;
  • salvataggio o soccorso: indica uscite di sicurezza, mezzi di soccorso o di salvataggio;
  • informazione: fornisce indicazioni diverse dalle precedenti.

Attenzione a non confondere le categorie con i modi di segnalazione. Lo stesso decreto prevede il cartello, il colore, il segnale luminoso, quello acustico, la comunicazione verbale e il segnale gestuale: sei strumenti diversi per veicolare quelle cinque categorie.

I colori e cosa significano

I colori non sono una scelta grafica: l’Allegato XXIV, al punto 4, assegna a ciascuno un significato preciso, e vale per tutte le segnalazioni per cui è previsto l’uso di un colore di sicurezza.

  • Rosso: segnali di divieto e atteggiamenti pericolosi; pericolo-allarme, con alt, arresto, dispositivi di interruzione d’emergenza e sgombero; identificazione e ubicazione di materiali e attrezzature antincendio;
  • Giallo o giallo-arancio: segnali di avvertimento — attenzione, cautela, verifica;
  • Azzurro: segnali di prescrizione, cioè comportamento o azione specifica, compreso l’obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale;
  • Verde: segnali di salvataggio o soccorso — porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali — e situazione di sicurezza, con il ritorno alla normalità.

Il rosso che identifica gli estintori e l’azzurro che impone i dispositivi di protezione individuale nascono qui, non dall’abitudine.

Quanti cartelli, e dove

L’Allegato XXV fissa le caratteristiche intrinseche dei cartelli, forma e colori per ciascuna categoria, e al punto 1.3 ammette che i pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente. Ma la regola che si viola più spesso è nell’Allegato XXIV, punto 5: l’efficacia della segnaletica non deve essere compromessa dalla presenza di altra segnaletica dello stesso tipo, e il decreto chiede espressamente di evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri.

È il difetto più comune che troviamo nei sopralluoghi: la parete all’ingresso con dodici cartelli affiancati, che nessuno legge, e il punto pericoloso in fondo al reparto senza niente.

Ostacoli, dislivelli e vie di circolazione

L’Allegato XXVIII riguarda una parte che quasi sempre manca. Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di caduta di oggetti e di caduta di persone si usa il giallo alternato al nero, oppure il rosso alternato al bianco, con sbarre inclinate di circa 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro, commisurate all’ostacolo.

Le vie di circolazione dei veicoli, quando l’uso dei locali lo rende necessario, vanno segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo in rapporto al colore del pavimento, tenendo conto delle distanze di sicurezza fra veicoli, pedoni e ciò che sta nelle vicinanze. In un magazzino con carrelli elevatori questa è la segnaletica che conta davvero.

Contenitori, tubazioni e presidi antincendio

Gli Allegati XXVI e XXVII coprono due ambiti spesso dimenticati: l’etichettatura dei contenitori e delle tubazioni che contengono sostanze o miscele pericolose, e l’identificazione delle attrezzature antincendio. Sul primo fronte la segnaletica si intreccia con lo stoccaggio dei prodotti chimici; sul secondo con il rischio incendio e con il piano di emergenza, dove le planimetrie di esodo devono corrispondere ai cartelli affissi.

La UNI EN ISO 7010: cosa impone e cosa no

Qui va fatta una precisazione che raramente si legge. Il Titolo V non richiama la UNI EN ISO 7010: forme, colori e significati stanno negli allegati del decreto. La norma tecnica, oggi nell’edizione UNI EN ISO 7010:2025, in vigore dal 27 febbraio 2025 in sostituzione della 7010:2023, uniforma i pittogrammi a livello europeo e internazionale ed è lo strumento con cui si dà attuazione all’articolo 163, comma 2, quando serve segnalare situazioni di rischio non considerate negli allegati: lì il decreto rinvia espressamente alle norme di buona tecnica.

Sul punto esiste una presa di posizione ufficiale: con la circolare n. 30 del 16 luglio 2013 il Ministero del Lavoro ha chiarito che le differenze grafiche fra i simboli della 7010 e quelli dell’Allegato XXV non equivocano il significato e che l’uso della segnaletica prevista dalla norma tecnica non è in contrasto con il D.Lgs. 81/2008; per i segnali presenti nella 7010 e non nel decreto vale proprio l’articolo 163, comma 2.

In pratica: usare cartelli conformi alla 7010 è la scelta corretta e difendibile, ma chi vi dice che i vostri cartelli sono «fuori legge» perché non riportano l’ultimo pittogramma sta vendendo un ricambio, non un adempimento.

Informazione e formazione: la parte che manca quasi sempre

L’articolo 164 non parla di cartelli ma di persone. Il datore di lavoro deve provvedere affinché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure riguardanti la segnaletica impiegata, e affinché i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, sul significato della segnaletica e sui comportamenti da seguire.

Questo obbligo diventa stringente quando la segnalazione è gestuale o verbale: chi guida una manovra con le braccia e chi la esegue devono conoscere gli stessi gesti convenzionali dell’Allegato XXXII. È materia della formazione dei lavoratori e, per le squadre di emergenza, del corso per addetti antincendio.

Cosa rischia il datore di lavoro

L’articolo 165 gradua due fattispecie, con gli importi dell’edizione vigente del Testo Unico:

  • violazione dell’articolo 163, cioè segnaletica mancante o non conforme agli allegati: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro;
  • violazione dell’articolo 164, cioè informazione e formazione omesse: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro.

Il comma 2 aggiunge una regola che conviene conoscere: la violazione di più precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea di requisiti è considerata una unica violazione, punita con la pena della lettera a), e l’organo di vigilanza deve comunque precisare in sede di contestazione i diversi precetti violati.

Come lavora lo Studio

Non vendiamo cartelli. Facciamo la parte prima: il sopralluogo in cui si guarda quali rischi residui esistono davvero, si verifica la corrispondenza fra il documento di valutazione dei rischi e ciò che è affisso, si toglie il superfluo e si aggiunge quello che manca — di solito ostacoli, dislivelli, vie di circolazione e contenitori. Il risultato è un elenco puntuale di cosa serve e dove, da dare a qualsiasi fornitore. Da lì discendono, quando servono, l’aggiornamento del DVR, la consulenza continuativa, l’incarico di RSPP esterno e la formazione del personale.

Domande frequenti

Quante categorie di segnali di sicurezza esistono?

Cinque, secondo l’articolo 162 del D.Lgs. 81/2008: divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio o soccorso, informazione. I modi di segnalazione sono un’altra cosa: cartello, colore, segnale luminoso, acustico, comunicazione verbale e segnale gestuale.

I colori della segnaletica sono standardizzati a livello europeo?

Sì. Il Titolo V recepisce la direttiva 92/58/CEE e fissa i significati dei colori nell’Allegato XXIV; la UNI EN ISO 7010 uniforma i pittogrammi a livello europeo e internazionale.

Come si presentano i segnali di avvertimento?

Con il colore giallo o giallo-arancio, che l’Allegato XXIV associa ad attenzione, cautela e verifica.

Quale norma definisce i segnali di sicurezza?

Le definizioni sono nell’articolo 162 del D.Lgs. 81/2008; le prescrizioni sui singoli modi di segnalazione stanno negli Allegati da XXIV a XXXII.

I cartelli devono essere conformi alla UNI EN ISO 7010?

Il decreto non la impone: prescrive forme, colori e significati negli allegati. La 7010, edizione 2025 (la 2023 è ritirata dal 27 febbraio 2025), è la norma di buona tecnica a cui l’articolo 163, comma 2 rinvia per i rischi non coperti dagli allegati, ed è la scelta più difendibile in caso di controllo.

Serve la segnaletica anche in un ufficio?

Serve dove restano rischi residui: in genere uscite di emergenza, percorsi di esodo e presidi antincendio. Il resto dipende da cosa emerge dalla valutazione dei rischi.

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