Apri un magazzino e il Comune ti chiede se sei soggetto ai Vigili del Fuoco. Hai un’officina con dodici dipendenti e il consulente parla di piano di emergenza, addetti, registro, e non capisci cosa serve davvero e cosa no. Hai ricevuto la lettera del Comando per il rinnovo e non trovi la pratica del 2019. Sono tre situazioni diverse, ma la domanda dell’imprenditore è una: quali sono gli obblighi antincendio per aziende come la sua, in che ordine si fanno e chi li segue.
Questa pagina mette in fila gli obblighi in base a due sole variabili, i lavoratori e l’attività dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011. Lo Studio segue tutto con un solo referente tecnico: la parte verso i lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e decreti del settembre 2021) e la parte verso i Vigili del Fuoco (D.P.R. 151/2011), per la quale le asseverazioni sono firmate da un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno (codice RM40500I4900B, verificabile nell’elenco dei professionisti abilitati).
Primo: la tua azienda è soggetta ai Vigili del Fuoco?
Dipende dall’attività e dalle soglie dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011. Le più frequenti tra le aziende di Roma: autorimesse oltre 300 m² (attività 75), depositi oltre 1.000 m² con più di 5.000 kg di merci e materiali combustibili (70), negozi ed esposizioni oltre 400 m² (69), aziende e uffici con oltre 300 persone presenti (71), alberghi con oltre 25 posti letto (66), scuole con oltre 100 presenti (67), impianti termici oltre 116 kW (74), gruppi elettrogeni oltre 25 kW (49), depositi di GPL da 0,3 m³ (4), oltre a officine, falegnamerie, tipografie e laboratori con le soglie proprie. Se sei soggetto, la strada è questa: per le categorie B e C prima la valutazione del progetto al Comando (art. 3), poi i lavori, poi la SCIA antincendio prima di iniziare l’attività (art. 4), poi il rinnovo ogni cinque anni (art. 5). Se non sei soggetto, i Vigili del Fuoco non entrano, ma gli obblighi verso i lavoratori restano tutti.
Secondo: gli obblighi verso i lavoratori, per ogni azienda
Con almeno un lavoratore, anche se l’attività non è soggetta ai Vigili del Fuoco, il datore di lavoro deve avere quattro cose. La valutazione del rischio incendio come parte del DVR (D.M. 3 settembre 2021, art. 2): per uffici, negozi e laboratori fino a 100 occupanti e 1.000 m² non soggetti ai VVF il decreto dà criteri semplificati; per gli altri si applica il Codice di prevenzione incendi. Gli addetti antincendio designati e formati (D.M. 2 settembre 2021, art. 4 e 5): 4 ore per le attività di livello 1, 8 ore per quelle dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, 16 ore per le grandi attività di livello 3, con aggiornamento ogni cinque anni. Il piano di emergenza scritto se hai almeno dieci lavoratori, se entrano più di cinquanta persone o se sei soggetto ai Vigili del Fuoco (art. 2, comma 2), con la prova di evacuazione almeno annuale. Il registro antincendio su estintori, idranti, porte e luci di emergenza, con manutenzione affidata a tecnici qualificati (D.M. 1 settembre 2021).
Terzo: gli adeguamenti
La verifica dice spesso che l’azienda ha i documenti ma non le opere: la porta del deposito che non è tagliafuoco, la via di esodo che passa per un locale chiuso a chiave, l’illuminazione di emergenza mai installata, gli estintori senza cartellino. Lo Studio elenca gli adeguamenti in ordine di urgenza, li quantifica con le imprese di fiducia e li segue fino alla certificazione: per le attività soggette ogni elemento che conta ai fini antincendio (porte, impianti, strutture) deve avere la sua certificazione, perché è quella che entra nella SCIA (D.M. 7 agosto 2012, art. 4).
Cosa rischi
Verso i lavoratori: il datore di lavoro che non valuta i rischi è punito con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda (art. 55, comma 1, D.Lgs. 81/2008); chi non designa gli addetti, non li forma o non organizza la gestione delle emergenze con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda, secondo la violazione (art. 55, comma 5). La mancanza del DVR e della formazione sono tra le cause di sospensione dell’attività dell’art. 14. Verso i Vigili del Fuoco: esercitare un’attività soggetta senza SCIA è un reato punito con l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 258 a 2.582 euro (art. 20 del D.Lgs. 139/2006), oltre alla possibile sospensione dell’attività. Attenzione però al perimetro: il comma 1 riserva questa sanzione penale alle attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti; fuori da quei casi l’omissione non è punita da questa norma, ma resta l’esercizio irregolare con le conseguenze amministrative che ne derivano.
Come lavoriamo
1. Verifica gratuita. Ci dici cosa fa l’azienda, dove, con quanti lavoratori e quali superfici: ti diciamo se sei soggetto ai Vigili del Fuoco, quali dei quattro obblighi verso i lavoratori hai già e quali mancano.
2. Sopralluogo gratuito. Un tecnico vede i locali, i depositi, gli impianti e i presidi, legge il DVR e le pratiche che hai.
3. Relazione e preventivo. Un documento breve con lo stato dell’azienda, gli adeguamenti in ordine di urgenza e il preventivo per documenti, pratiche e formazione.
4. Un solo referente. Valutazione, piano, addetti formati in sede, registro, progetto e SCIA se servono, rinnovi alle scadenze: lo stesso tecnico dall’inizio alla fine, anche in consulenza antincendio continuativa.
Chiama 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.
Domande frequenti
Ho un ufficio con sei impiegati: cosa devo avere?
Non sei soggetto ai Vigili del Fuoco (gli uffici lo sono oltre 300 persone). Devi avere la valutazione del rischio incendio nel DVR, gli addetti antincendio formati (di norma livello 1, 4 ore), estintori controllati e registrati. Il piano di emergenza scritto non è obbligatorio sotto i dieci lavoratori: le misure in caso di incendio stanno nel DVR.
Ho un capannone con deposito: sono soggetto?
Se il deposito supera 1.000 m² e contiene più di 5.000 kg di merci e materiali combustibili sì (attività 70): servono entrambe le condizioni. Sotto queste soglie dipende dalle altre attività presenti (impianto termico, gruppo elettrogeno, lavorazioni). La verifica gratuita serve esattamente a questo.
Ho già la SCIA: sono a posto?
La SCIA copre il rapporto con i Vigili del Fuoco e va rinnovata ogni cinque anni. Restano gli obblighi verso i lavoratori: valutazione nel DVR, addetti formati (per le attività soggette, livello 2, 8 ore), piano di emergenza, registro dei controlli. Sono documenti diversi che devono dire le stesse cose.
Chi paga e chi risponde in un capannone in affitto?
Degli obblighi verso i lavoratori risponde il datore di lavoro; della SCIA risponde il titolare dell’attività. Gli adeguamenti sull’immobile si regolano con il proprietario nel contratto: lo Studio prepara l’elenco degli interventi distinguendo ciò che riguarda l’edificio da ciò che riguarda l’attività.
Quanto tempo ci vuole per mettere in regola un’azienda?
Documenti e formazione degli addetti in poche settimane. Per le opere e la SCIA dipende dagli adeguamenti e, per le categorie B e C, dai 60 giorni della valutazione del progetto: lo diciamo dopo il sopralluogo.