Valutazione del rischio incendio a Roma: la parte antincendio del DVR fatta sulla tua attività

Verifica gratuita entro 24/48 ore: ti diciamo se la tua attività è a basso rischio o rientra nel Codice di prevenzione incendi, cosa manca nel DVR e quanti addetti servono.

Studio Tecnico di Ingegneria a Roma dal 2013 · Sopralluogo gratuito · Un solo referente tecnico

Il tuo DVR ha una pagina sull’incendio scritta nel 2015 che cita ancora il D.M. 10 marzo 1998. Oppure hai appena preso un capannone e nessuno ti ha detto quanti estintori servono e dove. Oppure l’ispettore ti ha chiesto la valutazione del rischio incendio e tu hai in mano solo il registro degli estintori. Sono i tre casi da cui partono quasi tutte le richieste che arrivano allo Studio su questo tema.

Dal 2022 il D.M. 10 marzo 1998 è abrogato e la valutazione del rischio incendio si fa con il D.M. 3 settembre 2021: è una parte specifica del DVR (art. 2), non un documento a sé. Lo Studio la redige dal 2013 per uffici, negozi, capannoni e condomìni di Roma, con lo stesso tecnico che segue il DVR e la formazione degli addetti.

Chi deve avere la valutazione del rischio incendio

Ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore: la valutazione dei rischi di incendio e le misure di prevenzione, protezione e gestione che ne derivano fanno parte del documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 (D.M. 3 settembre 2021, art. 2). Vale per l’ufficio con tre impiegati come per il capannone, per il negozio come per il condominio con il portiere. Il decreto non si applica solo ai cantieri temporanei o mobili, che hanno regole proprie.

Il decreto distingue tre situazioni (art. 3):

  • Attività con regola tecnica propria (autorimesse, alberghi, scuole, uffici oltre 300 persone, centrali termiche, e le altre dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011): la valutazione segue quella regola tecnica, si integra con la progettazione antincendio dell’azienda e si coordina con la SCIA antincendio.
  • Luoghi di lavoro a basso rischio (Allegato I al D.M. 3 settembre 2021): attività non soggette ai Vigili del Fuoco, fino a 100 occupanti, fino a 1.000 m², piani tra -5 e 24 metri, senza quantità significative di materiali combustibili o sostanze pericolose e senza lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. Per queste il decreto dà criteri semplificati: è il caso di uffici, negozi, piccoli laboratori e studi professionali.
  • Tutti gli altri luoghi di lavoro: la valutazione e le misure seguono il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015), con l’analisi dei profili di rischio e la strategia antincendio misura per misura.

Stabilire in quale delle tre situazioni sta la tua attività è il primo risultato della verifica gratuita: da lì dipendono il tipo di documento, le misure e il livello di formazione degli addetti.

Cosa contiene la valutazione

Per un luogo di lavoro a basso rischio l’Allegato I del D.M. 3 settembre 2021 fissa gli elementi minimi: individuazione dei pericoli di incendio (sostanze, impianti, lavorazioni), descrizione del contesto e degli ambienti, numero e tipo di occupanti esposti, beni esposti, valutazione delle conseguenze sugli occupanti. Da questa analisi discendono le misure della strategia antincendio: compartimentazione, vie di esodo, gestione della sicurezza, controllo dell’incendio (estintori, idranti), rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore, operatività dei soccorsi, sicurezza degli impianti.

Il carico di incendio è uno dei dati che decidono la classificazione: il decreto considera “quantità significative” di materiali combustibili quelle oltre 900 MJ/m². Dove il valore è vicino alla soglia, o dove ci sono depositi, lo Studio calcola il carico di incendio specifico locale per locale, così la scelta tra criteri semplificati e Codice è documentata e non stimata.

La valutazione non finisce con la relazione. Il D.M. 2 settembre 2021 chiede il piano di emergenza scritto nei luoghi con almeno dieci lavoratori, in quelli aperti al pubblico con più di cinquanta persone e in tutte le attività soggette ai Vigili del Fuoco, e classifica gli addetti antincendio in tre livelli di formazione: livello 1 per le attività a scarsa possibilità di sviluppo di focolai, livello 2 per le attività dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, livello 3 per le grandi attività (alberghi oltre 200 posti letto, strutture sanitarie con ricovero, uffici e scuole oltre 1.000 persone, stabilimenti a rischio di incidente rilevante). Il D.M. 1 settembre 2021 chiede il registro dei controlli e la manutenzione da parte di tecnici qualificati, con il controllo periodico degli estintori. La valutazione è il documento da cui questi tre obblighi prendono i numeri: quanti addetti, di che livello, quali presidi controllare.

Quando va rifatta

La valutazione si aggiorna quando cambia qualcosa che conta ai fini dell’incendio: nuovi locali o nuova sede, cambio di attività o di lavorazione, nuovi depositi di materiali combustibili, modifiche agli impianti, aumento degli occupanti, dopo un principio di incendio. Per i luoghi di lavoro esistenti al 2022 l’adeguamento al decreto scatta in questi stessi casi (art. 4 del D.M. 3 settembre 2021, che rimanda all’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008). Una valutazione ferma al D.M. 10 marzo 1998 che non è mai stata rivista va comunque letta con i criteri nuovi: la verifica gratuita serve a dirti se regge o se va rifatta.

Cosa rischi senza

La valutazione del rischio incendio è parte del DVR: il DVR che non la contiene è incompleto. L’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 punisce il datore di lavoro che non valuta i rischi con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda (comma 1), e la mancanza del DVR è tra le cause di sospensione dell’attività previste dall’art. 14 e dall’Allegato I. Il mancato invio degli addetti antincendio alla formazione e la mancata designazione sono sanzionati a parte (art. 55, comma 5). In caso di incendio con infortunio, la valutazione mancante o vecchia è il primo documento che l’organo di vigilanza chiede.

Come lavoriamo

1. Verifica gratuita. Ci mandi cosa fai, dove e con quante persone: ti diciamo in quale delle tre situazioni del decreto rientri e cosa manca.
2. Sopralluogo gratuito. Misuriamo superfici, contiamo occupanti, fotografiamo depositi, impianti e presidi, leggiamo il DVR e i documenti che hai.
3. Valutazione e relazione. Redigiamo la parte incendio del DVR con la strategia antincendio, le planimetrie con presidi e vie di esodo, il calcolo del carico di incendio dove serve, e ti diciamo quanti addetti formare e di che livello.
4. Consegna e seguito. Documento firmato, integrazione nel DVR, piano di emergenza, formazione degli addetti antincendio e primo soccorso se li vuoi dallo stesso referente, oppure una consulenza antincendio continuativa.

Chiama 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.

Domande frequenti

Ho un ufficio con cinque persone: devo fare la valutazione?

Sì, perché hai lavoratori. Quasi certamente rientri nei luoghi a basso rischio dell’Allegato I al D.M. 3 settembre 2021: la valutazione è breve, con criteri semplificati, e vale come parte del DVR.

La valutazione del rischio incendio sostituisce la SCIA antincendio?

No. La SCIA è la pratica verso i Vigili del Fuoco per le attività dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011; la valutazione è l’obbligo del datore di lavoro verso i propri lavoratori. Chi è soggetto alla SCIA deve avere entrambe, coerenti tra loro.

Quanti estintori mi servono?

Lo dice la valutazione, non una regola fissa: per i luoghi a basso rischio l’Allegato I chiede estintori con capacità estinguente minima 13A e carica minima 6 kg o 6 litri, in numero tale che da ogni punto se ne raggiunga uno entro 30 metri. Con depositi, liquidi infiammabili o impianti elettrici in tensione i requisiti cambiano.

Chi la può firmare?

La valutazione è del datore di lavoro, che se ne assume la responsabilità; per le attività soggette ai Vigili del Fuoco e per i casi che richiedono il Codice di prevenzione incendi conviene che la rediga lo stesso tecnico che segue la SCIA e i rinnovi, così valutazione e pratica ai Vigili del Fuoco dicono le stesse cose.

Quanto tempo serve?

Per un luogo a basso rischio, di norma una o due settimane dal sopralluogo. Per attività con Codice di prevenzione incendi dipende dalla complessità: lo diciamo dopo il sopralluogo, con il preventivo.

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