Sicurezza sul lavoro a Roma per la tua azienda: tutti gli obblighi, un solo referente tecnico

Verifica gratuita entro 24/48 ore: ti diciamo quali obblighi ha davvero la tua azienda, cosa manca e cosa rischi in caso di controllo.

Studio Tecnico di Ingegneria a Roma dal 2013 · Sopralluogo gratuito · Un solo referente tecnico

Hai un’azienda a Roma con dei lavoratori e ti sei chiesto se sei in regola. Oppure lo sapevi, ma tra DVR, nomine, corsi e visite mediche non sai più cosa è scaduto. Oppure hai già ricevuto una visita ispettiva, o la temi. In tutti e tre i casi la domanda è la stessa: quali obblighi ha davvero la tua azienda, cosa manca e cosa rischi. Questa pagina risponde punto per punto, con l’articolo di legge accanto.

Lo Studio fa consulenza sulla sicurezza sul lavoro per le aziende di Roma e provincia dal 2013, con un solo referente tecnico per documenti, nomine, formazione e scadenze.

Cosa ti chiede la legge se hai anche un solo lavoratore

Il D.Lgs. 81/2008 si applica a ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore: dipendente, socio che lavora, apprendista, part-time, tirocinante. Gli adempimenti sono sette e in un controllo l’ispettore verifica esattamente questi:

  • Valutazione dei rischi e DVR: obbligo non delegabile (art. 17, comma 1, lettera a; art. 28).
  • Nomina dell’RSPP: non delegabile (art. 17, comma 1, lettera b); interno, esterno o svolto da te nei casi dell’Allegato II (art. 34).
  • Medico competente e sorveglianza sanitaria, quando la valutazione dei rischi la rende necessaria (art. 18, comma 1, lettera a; art. 41).
  • Addetti alle emergenze: antincendio, primo soccorso ed evacuazione, designati e formati (art. 18, comma 1, lettera b; art. 43).
  • Preposti individuati e formati in presenza, con aggiornamento almeno biennale (art. 18, comma 1, lettera b-bis; art. 19; art. 37, comma 7-ter).
  • Formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro (artt. 36 e 37).
  • Consultazione del rappresentante dei lavoratori e riunione periodica oltre i 15 lavoratori (artt. 35 e 47).

Quasi nessuna azienda ha tutti e sette i punti in ordine. Il problema raramente è il primo: è la formazione scaduta, il preposto mai individuato, il DVR fermo a tre riorganizzazioni fa.

Cosa facciamo per la tua azienda

DVR. Il documento di valutazione dei rischi è la base di tutto il resto: da lì discendono nomine, sorveglianza sanitaria, DPI e piano di formazione. Lo scriviamo dopo il sopralluogo, sulla tua azienda, con la valutazione dei rischi specifici che serve davvero (rumore, vibrazioni, chimico, movimentazione manuale dei carichi) e non quelle che fanno volume. Va rielaborato entro trenta giorni quando cambiano processo, organizzazione o macchine (art. 29, comma 3).

RSPP esterno. Se in azienda nessuno ha i requisiti dell’art. 32 e non vuoi tenere l’incarico tu, lo assumiamo noi: sopralluoghi programmati, aggiornamento del DVR, riunione periodica, presenza durante i controlli. Se rientri nell’Allegato II, ti diciamo se ti conviene il corso per datore di lavoro RSPP.

Medico competente a Roma. Nomina, protocollo sanitario e visite: lo coordina lo Studio, così sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi parlano lo stesso linguaggio.

Formazione. È l’adempimento che manda fuori regola più aziende, perché scade. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha riscritto durate e modalità dei corsi e ha reso obbligatorio quello del datore di lavoro. Con il nuovo Accordo i 60 giorni del 2011 non esistono più: il neoassunto va formato al momento dell’assunzione, prima di essere adibito al lavoro (art. 37, comma 4). Unica eccezione, dal 31 dicembre 2025, bar, ristoranti e strutture ricettive, dove la formazione si conclude entro trenta giorni dall’assunzione (art. 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025). Eroghiamo i corsi per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, addetti antincendio e primo soccorso, in aula presso la tua sede, in videoconferenza o online dove l’Accordo lo consente.

Appalti e cantieri. Se hai imprese esterne in sede ti serve il DUVRI (art. 26); se apri un cantiere con più imprese, il coordinatore della sicurezza (Titolo IV).

Antincendio. Valutazione del rischio incendio, piano di emergenza e, per le attività soggette, la SCIA antincendio.

Cosa rischi se manca qualcosa

Le sanzioni sono a carico tuo, non del consulente. Valutazione dei rischi omessa o RSPP non nominato: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (art. 55, comma 1). Formazione mancante: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (art. 55, comma 5, lettera c). Importi vigenti a gennaio 2026.

C’è una conseguenza più immediata della sanzione penale: la sospensione dell’attività prevista dall’art. 14, che l’Ispettorato adotta subito per le violazioni gravi dell’Allegato I, tra cui DVR mancante, piano di emergenza mancante, formazione e addestramento mancanti, RSPP non nominato. L’azienda si ferma il giorno stesso, con una somma aggiuntiva da versare per riprendere.

E c’è il piano civile: dopo un infortunio, senza DVR e formazione documentata, rispondi in proprio e l’INAIL può rivalersi su di te per quanto ha pagato al lavoratore (regresso, artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965).

Come lavoriamo

1. Verifica gratuita. Ci indichi attività, numero di lavoratori e sede: ti diciamo quali obblighi hai davvero, cosa manca e cosa rischi. Senza impegno.

2. Sopralluogo gratuito. Veniamo in azienda e vediamo luoghi, attrezzature e lavorazioni reali.

3. Preventivo dopo il sopralluogo. Scritto, sulla situazione reale, senza impegno fino all’incarico.

4. Messa in regola e gestione nel tempo. Documenti, nomine, formazione, scadenzario: un solo referente tecnico per tutto.

Chiama 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.

Dove operiamo

Sicurezza sul lavoro Roma e provincia: lo Studio Tecnico di Ingegneria Ariete Lavoro e Sicurezza ha sede a Roma e segue aziende in tutta la città e nei comuni intorno: EUR, Tiburtina, Nomentana, Casilina, Ostiense, Ostia, Pomezia, Fiumicino, Ciampino, Guidonia, Monterotondo, Tivoli e comuni limitrofi. Interventi in tutto il Lazio su richiesta.

Domande frequenti

Quali aziende devono avere il DVR?

Tutte quelle con almeno un lavoratore, compresi soci lavoratori, apprendisti e part-time. Non esistono soglie di esenzione per numero di dipendenti.

Ogni quanto va aggiornato il DVR?

Non ha una scadenza fissa. Va rielaborato entro trenta giorni quando cambiano il processo produttivo o l’organizzazione, dopo un infortunio significativo o quando lo richiede la sorveglianza sanitaria (art. 29, comma 3).

Posso fare io l’RSPP della mia azienda?

Solo se rientri nei casi dell’Allegato II del D.Lgs. 81/2008 e dopo il corso previsto dall’art. 34. Fuori da quei casi l’RSPP deve essere una persona con i requisiti dell’art. 32, interna o esterna.

L’RSPP esterno può essere di un’altra città?

La legge non lo vieta, ma serve un tecnico che venga in azienda per i sopralluoghi, la riunione periodica e i controlli. Per un’azienda di Roma, un tecnico di Roma è la scelta pratica.

I corsi in videoconferenza sono validi?

Sì, la videoconferenza sincrona è equiparata all’aula nei casi previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La formazione online è ammessa solo per i moduli che l’Accordo consente; la formazione dei preposti va fatta interamente in presenza (art. 37, comma 7-ter).

Quanto costa mettere in regola la mia azienda?

Dipende dall’attività, dal numero di lavoratori e da cosa manca. Per questo il sopralluogo è gratuito: prima vediamo, poi ti diamo un preventivo scritto. Nessuna cifra al telefono senza aver visto.

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Un referente tecnico dedicato, dal sopralluogo alla chiusura della pratica.