Hai un’azienda a Roma e nessun dipendente con i requisiti per fare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Oppure l’incarico lo tieni tu, ma tra DVR, formazione, sorveglianza sanitaria e scadenze non lo segui come dovresti. Oppure hai ricevuto una visita ispettiva e ti hanno chiesto la nomina dell’RSPP. In tutti e tre i casi la soluzione è la stessa: un tecnico esterno che assume l’incarico e lo esercita davvero, in azienda.
Lo Studio assume l’incarico di RSPP esterno per aziende di Roma e provincia, con interventi in tutto il Lazio. È uno dei servizi di sicurezza sul lavoro a Roma che seguiamo con un solo referente tecnico.
Quando ti serve un RSPP esterno
Il D.Lgs. 81/2008 ti obbliga a organizzare il servizio di prevenzione e protezione. Puoi farlo in tre modi: con un dipendente in possesso dei requisiti dell’art. 32, svolgendo tu stesso i compiti dell’RSPP nei limiti dell’art. 34, oppure incaricando una persona o un servizio esterno (art. 31).
- L’esterno è obbligatorio quando in azienda nessun dipendente ha i requisiti dell’art. 32 e tu non puoi, o non vuoi, tenere l’incarico (art. 31, comma 4).
- L’esterno è vietato nei casi dell’art. 31, comma 6: aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, fabbriche e depositi di esplosivi, industrie con oltre 200 lavoratori, industrie estrattive con oltre 50, strutture di ricovero e cura con oltre 50. Lì l’RSPP deve essere interno (comma 7).
- Puoi farlo tu solo entro i limiti dell’Allegato II: aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, agricole e zootecniche fino a 30, della pesca fino a 20, tutte le altre fino a 200; con il corso per datore di lavoro RSPP e gli aggiornamenti periodici (art. 34).
Se non nomini l’RSPP, la sanzione è a carico tuo: arresto o ammenda ai sensi dell’art. 55, comma 1, lettera b. La nomina è un obbligo che non puoi delegare (art. 17, comma 1, lettera b).
Per quali aziende assumiamo l’incarico
Lo Studio assume l’incarico di RSPP esterno per aziende di qualsiasi settore e codice ATECO, a Roma e provincia:
- uffici e studi professionali;
- negozi, pubblici esercizi e ristorazione;
- artigianato, officine e laboratori;
- produzione, magazzini e logistica;
- imprese edili;
- studi medici, ambulatori e studi odontoiatrici;
- scuole private, associazioni e società sportive;
- condomini con personale dipendente.
Restano esclusi solo i casi in cui la legge impone l’RSPP interno, elencati sopra (art. 31, commi 6 e 7, D.Lgs. 81/2008).
Cosa fa l’RSPP esterno dello Studio
I compiti sono quelli dell’art. 33: individuare i fattori di rischio e valutarli, elaborare le misure di prevenzione e protezione e i sistemi per controllarle, scrivere le procedure di sicurezza, proporre i programmi di informazione e formazione, partecipare alle consultazioni e alla riunione periodica, informare i lavoratori. In pratica, nella tua azienda:
- Nomina scritta e assunzione formale dell’incarico, con i requisiti dell’art. 32 documentati.
- Sopralluoghi programmati in sede: reparti, macchine, attrezzature, depositi, comportamenti reali di lavoro.
- Valutazione dei rischi con te, che resti il titolare del documento: redazione e aggiornamento del DVR e della valutazione dei rischi specifici (rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, chimico, videoterminali, incendio, stress lavoro-correlato).
- Procedure e piani: istruzioni operative, piano di emergenza ed evacuazione, registri dei controlli.
- Formazione: programma dei corsi obbligatori per lavoratori, preposti, dirigenti, addetti antincendio e primo soccorso, con le scadenze degli aggiornamenti.
- Riunione periodica (art. 35): obbligatoria oltre i 15 lavoratori, la convochiamo, la conduciamo e la verbalizziamo insieme al medico competente e al rappresentante dei lavoratori.
- Ispezioni: presenza in azienda durante i controlli di ASL, Ispettorato del lavoro e Vigili del Fuoco, e gestione delle prescrizioni.
Medico competente, laboratori di misura e altri specialisti li coordina lo Studio: tu hai un solo referente tecnico.
Come lavoriamo
1. Verifica gratuita. Ci indichi attività, numero di lavoratori e sede: ti diciamo se puoi tenere l’incarico tu, se ti serve un RSPP esterno e cosa manca oggi per essere in regola.
2. Sopralluogo gratuito. Veniamo in azienda, vediamo i luoghi di lavoro e i documenti esistenti.
3. Preventivo dopo il sopralluogo. Solo a quel punto, sulla situazione reale. Nessun impegno fino all’incarico.
4. Incarico e calendario. Nomina scritta, piano dei sopralluoghi e delle scadenze dell’anno, un referente tecnico raggiungibile al telefono.
Chiama 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.
Quanto costa un RSPP esterno a Roma
Il costo dell’incarico non si ricava da un listino: dipende da quanto lavoro richiede la tua azienda durante l’anno. Le voci che lo determinano sono sempre le stesse:
- numero di lavoratori e di sedi o unità produttive;
- attività svolta e livello di rischio: un ufficio non è un’officina, né un cantiere;
- numero di sopralluoghi programmati nell’anno;
- documenti di partenza: DVR aggiornato o da rifare, valutazioni dei rischi specifici, piano di emergenza, registro della formazione;
- servizi compresi nell’incarico: aggiornamento del DVR, riunione periodica, assistenza durante le ispezioni.
Per questo il preventivo arriva dopo il sopralluogo gratuito. Un prezzo dato senza vedere l’azienda deve coprire l’imprevisto oppure ridurre i sopralluoghi: con il sopralluogo sai prima di firmare cosa paghi e cosa è compreso. Richiedi la verifica gratuita.
Cosa resta a carico tuo
Va detto con chiarezza, perché è scritto nella legge: la valutazione dei rischi e la nomina dell’RSPP non sono delegabili (art. 17) e l’incarico a un esterno non ti esonera dalle tue responsabilità (art. 31, comma 5). L’RSPP esterno non ti sostituisce: ti mette in condizione di decidere sapendo cosa stai decidendo, e lascia traccia documentale di ogni passaggio. È questa la differenza tra un incarico esercitato e una firma su un documento.
Domande frequenti
Chi può fare l’RSPP esterno?
Chi ha i requisiti dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008: diploma di scuola secondaria superiore e attestati dei moduli A, B (comune e, per alcuni settori, specialistico) e C previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con aggiornamento di 40 ore ogni cinque anni. Sono requisiti che puoi chiederci di documentare prima della nomina.
Posso fare io l’RSPP della mia azienda?
Sì, se rientri nei limiti dell’Allegato II (per esempio fino a 30 lavoratori in un’azienda artigiana o industriale, fino a 200 nelle altre) e non sei nei casi dell’art. 31, comma 6. Serve il corso per datore di lavoro con il modulo per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione (Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025) e l’aggiornamento ogni cinque anni. Nella verifica gratuita ti diciamo se è la scelta giusta per te.
L’RSPP esterno firma il DVR?
Il DVR è tuo: lo sottoscrivi tu. L’RSPP lo sottoscrive ai soli fini della prova della data, insieme al rappresentante dei lavoratori e al medico competente (art. 28, comma 2).
Ogni quanto viene in azienda?
Lo stabiliamo nell’incarico in base ai rischi e al numero di lavoratori, con un calendario annuale. Sopra i 15 lavoratori c’è comunque almeno la riunione periodica dell’art. 35.
Serve anche il medico competente?
Se la valutazione dei rischi individua lavorazioni soggette a sorveglianza sanitaria, sì: la nomina è obbligatoria (art. 18, comma 1, lettera a). Lo Studio coordina il medico competente insieme all’incarico di RSPP.
Può assistere durante un’ispezione?
Sì. È presente in azienda, produce la documentazione richiesta e segue le prescrizioni fino alla chiusura.