Piano di emergenza ed evacuazione a Roma: procedure, planimetrie e prova annuale

Verifica gratuita entro 24/48 ore: ti diciamo se il piano di emergenza è obbligatorio per la tua attività, cosa deve contenere e quanti addetti servono.

Studio Tecnico di Ingegneria a Roma dal 2013 · Sopralluogo gratuito · Un solo referente tecnico

Hai superato i dieci dipendenti e il consulente ti ha detto che ora serve il piano di emergenza. Oppure gestisci un negozio, una palestra, un ristorante dove entrano più di cinquanta persone alla volta. Oppure amministri un condominio con l’autorimessa soggetta ai Vigili del Fuoco e nessuno ha mai scritto cosa fare se suona l’allarme. In tutti e tre i casi la legge chiede lo stesso documento, il piano di emergenza ed evacuazione, e chiede che sia provato almeno una volta l’anno.

Lo Studio lo redige dal 2013 per aziende, attività aperte al pubblico e condomìni di Roma, partendo dalla valutazione del rischio incendio della tua attività: senza quella, il piano è un modulo compilato.

Chi deve avere il piano di emergenza

Il D.M. 2 settembre 2021 (art. 2, comma 2) lo impone in tre casi:

  • luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico con più di cinquanta persone presenti contemporaneamente, qualunque sia il numero dei lavoratori: negozi, bar e ristoranti, palestre, studi medici affollati, sale;
  • attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I al D.P.R. 151/2011): autorimesse oltre 300 m², centrali termiche oltre 116 kW, alberghi, scuole, edifici oltre 24 metri e le altre per cui serve la SCIA antincendio, condomini compresi.

Chi non rientra in nessuno dei tre casi non deve scrivere il piano, ma deve comunque avere le misure da attuare in caso di incendio scritte nel DVR (art. 2, comma 4). Il piano riporta anche i nomi degli addetti antincendio designati, o quello del datore di lavoro che svolge lui stesso l’incarico nei casi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008.

Cosa deve contenere

L’Allegato II al D.M. 2 settembre 2021 fissa il contenuto minimo. Il piano deve dire cosa fanno i lavoratori in caso di incendio, come si evacua il luogo di lavoro, come si chiamano i Vigili del Fuoco e cosa dirgli al loro arrivo, come si assistono le persone con esigenze speciali (disabilità, anziani, donne in gravidanza, bambini, e chi ha ridotte capacità sensoriali: per loro l’allarme va reso percepibile con luci, scritte o dispositivi a vibrazione). Deve indicare un numero di addetti sufficiente a coprire turni e assenze, i compiti di chi ha responsabilità particolari (centralino, custode, capireparto, manutenzione), le misure per le aree ad alto rischio e per i lavoratori esposti a rischi particolari.

Il piano include le planimetrie di emergenza con vie di esodo e compartimentazioni, estintori e idranti, allarmi e centrale di controllo, interruttore generale dell’elettricità e valvole di intercettazione di gas e acqua, locali a rischio specifico, cassetta di primo soccorso, ascensori utilizzabili in caso di incendio (di norma nessuno). Se nello stesso edificio ci sono più titolari, i piani vanno coordinati: è il caso tipico del centro direzionale e del condominio con attività al piano terra.

Le planimetrie da esporre nei corridoi non sono il piano: sono le istruzioni sintetiche che il D.M. 2 settembre 2021 (Allegato I) chiede di affiggere in punti visibili, orientate rispetto a chi le guarda, se serve anche in lingua straniera. Lo Studio le prepara insieme al piano, con la numerazione dei locali coerente con quella della SCIA se l’attività è soggetta.

La prova di evacuazione annuale

Dove il piano è obbligatorio, i lavoratori devono partecipare a un’esercitazione antincendio almeno una volta l’anno (Allegato I, punto 1.3). Nei luoghi piccoli basta percorrere le vie di esodo, riconoscere le porte tagliafuoco, gli allarmi e gli estintori; nei luoghi affollati si simula l’evacuazione con l’allarme, senza chiamare davvero i Vigili del Fuoco. La prova va verbalizzata: è il documento che l’organo di vigilanza chiede subito dopo il piano. Lo Studio la organizza, la conduce con gli addetti e consegna il verbale con i tempi di esodo e le cose da correggere.

Quando va aggiornato

A ogni modifica che cambia le misure di prevenzione e protezione (Allegato II, punto 2.1): nuovi locali, cambio di layout, aumento degli occupanti, nuovi impianti, cambio degli addetti o dei turni. L’aggiornamento va comunicato ai lavoratori e fatto con gli addetti, e con esso si aggiornano registro dei controlli e formazione. Se il piano che hai cita ancora il D.M. 10 marzo 1998, è da rifare: quel decreto è abrogato dal 2022.

Cosa rischi senza

Il datore di lavoro che non organizza la gestione delle emergenze, non designa gli addetti o non informa i lavoratori sui comportamenti da adottare (art. 43, comma 1, lettere a, b, c del D.Lgs. 81/2008) è punito con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda; chi non programma gli interventi e non dà istruzioni per l’abbandono del luogo di lavoro in caso di pericolo grave (lettera d) e chi non garantisce mezzi di estinzione adeguati (lettera e-bis) con l’ammenda (art. 55, comma 5). In caso di incendio con feriti, l’assenza del piano o della prova annuale è la prima contestazione.

Come lavoriamo

1. Verifica gratuita. Ci dici quanti lavoratori hai, quante persone entrano e se l’attività è soggetta ai Vigili del Fuoco: ti diciamo se il piano è obbligatorio e cosa manca in quello che hai.
2. Sopralluogo gratuito. Percorriamo le vie di esodo, fotografiamo presidi, allarmi e quadri, contiamo gli occupanti nei momenti di punta, leggiamo la valutazione del rischio incendio.
3. Piano e planimetrie. Redigiamo il piano secondo l’Allegato II, le planimetrie di emergenza e le istruzioni da affiggere; ti diciamo quanti addetti antincendio e di primo soccorso servono e di che livello.
4. Prova ed esercitazione. Riunione con gli addetti, prova di evacuazione annuale con verbale, aggiornamento quando cambia qualcosa. Per chi vuole un solo referente su tutto l’antincendio c’è la consulenza antincendio continuativa.

Chiama 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.

Domande frequenti

Ho otto dipendenti in un ufficio: mi serve il piano?

No, se non entrano più di cinquanta persone e l’attività non è soggetta ai Vigili del Fuoco. Le misure da seguire in caso di incendio devono però stare nel DVR, e gli addetti antincendio vanno comunque designati e formati.

Il condominio deve avere il piano di emergenza?

Sì se ha un’attività soggetta ai Vigili del Fuoco (autorimessa oltre 300 m², centrale termica oltre 116 kW, edificio oltre 24 metri): il D.M. 2 settembre 2021 lo chiede per tutte le attività dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011. Lo Studio lo prepara insieme alla SCIA antincendio del condominio.

Basta la planimetria appesa al muro?

No. La planimetria affissa è l’istruzione sintetica per chi è nel luogo; il piano è il documento con procedure, compiti, addetti e planimetrie complete. Servono entrambi.

La prova di evacuazione è obbligatoria ogni anno?

Sì, dove il piano è obbligatorio: almeno una esercitazione l’anno, salvo cadenze diverse previste da regole tecniche specifiche (per esempio nelle scuole). Va verbalizzata.

Chi partecipa alla prova?

Tutti i lavoratori e, se opportuno, anche le altre persone abitualmente presenti: clienti, utenti, ditte esterne, appaltatori. L’allarme dell’esercitazione non va indirizzato ai Vigili del Fuoco.

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