L’ASL si presenta e chiede il DVR, gli attestati e il nome dell’RSPP. Un committente ti manda il questionario di qualifica e vuole sapere chi hai nominato e quando. Hai assunto tre persone e nessuno ti ha detto quale formazione devono avere prima di entrare in reparto. La domanda è sempre la stessa: chi tiene insieme queste cose al posto tuo, e fino a che punto può farlo.
La consulenza sicurezza sul lavoro serve a mettere un tecnico fra te e gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008. Non serve a spostare la responsabilità: quella resta dove la legge l’ha messa, e conviene saperlo prima di firmare un contratto, non dopo un’ispezione.
Lo Studio Tecnico di Ingegneria Ariete Lavoro e Sicurezza segue aziende, condomini e privati dal 2013, con lo stesso tecnico che segue la valutazione dei rischi, la formazione e le pratiche antincendio.
Cosa puoi affidare a un consulente e cosa resta tuo
L’articolo 17, comma 1 elenca due attività che il datore di lavoro non può delegare a nessuno: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento, e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il consulente può redigere il documento, raccogliere i dati, misurare, proporre le misure: la valutazione resta un atto tuo, e tuo resta il documento che la contiene.
L’articolo 31, comma 5 è ancora più netto: ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. Chi ti vende la “tranquillità totale” o si offre di “prendersi tutte le responsabilità” ti sta descrivendo un servizio che la legge non prevede.
Diverso è delegare a una persona interna all’azienda: l’articolo 16 lo consente, con i requisiti del comma 1, e dal 31 dicembre 2025 ne aggiunge uno che prima non c’era. La lettera e), introdotta dal D.L. 159/2025 convertito dalla Legge 198/2025, richiede che la delega sia accettata dal delegato per iscritto: una delega firmata solo dal datore di lavoro, o accettata a voce, oggi non regge. Chi ha deleghe in essere fatte prima di quella data fa bene a rifarle con l’accettazione.
Quello che si affida davvero è il lavoro tecnico: la redazione del DVR e i suoi aggiornamenti, l’incarico di RSPP esterno, la nomina del medico competente, le valutazioni dei rischi specifici con rilievo strumentale, il DUVRI quando entrano ditte esterne, il coordinatore della sicurezza nei cantieri, i corsi di sicurezza sul lavoro e lo scadenzario che li tiene in ordine.
Non esiste un albo del consulente della sicurezza
La legge non qualifica la figura del “consulente”: qualifica i ruoli che quella persona assume dentro la tua azienda. Fuori da quei ruoli, “consulente per la sicurezza” è un’espressione commerciale senza requisiti di legge. I ruoli, invece, hanno requisiti esatti e verificabili:
- RSPP e ASPP — articolo 32, comma 2: diploma di istruzione secondaria superiore e attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, ai corsi specifici. Il comma 5 esonera dal primo percorso chi ha una laurea nelle classi L7, L8, L9, L17, L23 o LM26; il comma 6 impone l’aggiornamento periodico.
- Medico competente — articolo 38, comma 1: uno dei titoli tassativi elencati, a partire dalla specializzazione in medicina del lavoro; il comma 3 impone i crediti ECM con almeno il 70 per cento nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione — articolo 98: laurea o diploma tecnico fra quelli elencati al comma 1, esperienza documentata nel settore delle costruzioni (uno o due anni secondo il titolo) e corso di 120 ore con verifica finale (comma 2 e Allegato XIV), più aggiornamento quinquennale di 40 ore.
- Docente dei corsi — decreto interministeriale 6 marzo 2013, richiamato e confermato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 per tutti i percorsi formativi.
Prima di affidare l’incarico chiedi gli attestati e la data dell’ultimo aggiornamento: un attestato scaduto vale come un attestato che non c’è.
Quando puoi fare l’RSPP da solo e quando serve un esterno
L’articolo 34, comma 1 ti consente di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione nei casi dell’Allegato II: aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, agricole e zootecniche fino a 30, della pesca fino a 20, tutte le altre fino a 200. Devi però frequentare il corso RSPP datore di lavoro, di durata minima 16 e massima 48 ore secondo la natura dei rischi (comma 2), e tenerlo aggiornato.
Il ricorso a un esterno diventa obbligatorio quando in azienda non c’è nessun dipendente in possesso dei requisiti dell’articolo 32 (articolo 31, comma 4). Sul fronte opposto, il comma 6 elenca le realtà in cui il servizio deve essere interno — fra le altre le aziende industriali con oltre 200 lavoratori, le centrali termoelettriche, le strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori — e in quei casi, per il comma 7, anche il responsabile deve esserlo: lì un RSPP esterno non è ammesso.
Cosa scade il 24 maggio 2027
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha riordinato tutta la formazione e ha abrogato gli accordi precedenti, compreso quello del 7 luglio 2016 sui percorsi di RSPP e ASPP.
Le disposizioni transitorie impongono che il corso per datore di lavoro sia concluso entro 24 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 24 maggio 2027: riguarda ogni datore di lavoro, non solo chi fa l’RSPP di sé stesso. L’articolo 37, comma 7-ter impone inoltre che formazione e aggiornamento del preposto si svolgano interamente in presenza e si ripetano almeno ogni due anni: il corso preposto non si fa più a distanza.
Cosa rischi
Le sanzioni non colpiscono il consulente, colpiscono te. L’articolo 55, comma 1 punisce con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda sia la valutazione dei rischi omessa (articolo 29, comma 1) sia la mancata nomina dell’RSPP. Un documento privo degli elementi dell’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d) costa un’ammenda (comma 3). La mancata nomina del medico competente vale l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (comma 5, lettera d); la formazione omessa, l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda (comma 5, lettera c).
Come lavoriamo
- Verifica gratuita. Mandi quello che hai — DVR, nomine, attestati, ultimo verbale del medico — e ti diciamo cosa manca, cosa è scaduto e cosa è sbagliato.
- Sopralluogo gratuito. Si guardano luoghi, lavorazioni e attrezzature reali: è lì che si vede se il documento descrive la tua azienda o un’azienda generica.
- Incarichi e piano di lavoro. Chi assume quale ruolo, con quali requisiti, e in che ordine si rimette a posto. Il preventivo arriva dopo il sopralluogo, non prima.
- Assistenza durante l’anno. Scadenzario di documenti, visite e corsi, aggiornamento del DVR quando cambia qualcosa, presenza in caso di controllo.
Chiama il 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì. Gli altri recapiti sono nei contatti.
Domande frequenti
Il consulente può firmare il DVR al posto mio?
No. Il documento è firmato dal datore di lavoro; l’articolo 17, comma 1, lettera a) rende la valutazione dei rischi non delegabile. Il consulente lo redige, lo istruisce e lo sottoscrive come tecnico che ha collaborato, ma la firma che conta davanti all’organo di vigilanza è la tua.
Serve un contratto annuale o posso chiamare all’occorrenza?
Un singolo documento si affida a incarico. La consulenza sicurezza sul lavoro continuativa serve quando c’è da tenere un ruolo: l’RSPP esterno deve conoscere l’azienda, partecipare alla riunione periodica e aggiornare la valutazione quando cambiano lavorazioni, macchine o organico.
Ho due dipendenti: mi serve davvero tutto questo?
Il DVR e la designazione dell’RSPP sono dovuti dal primo lavoratore, anche part-time o stagionale: l’RSPP puoi essere tu stesso, alle condizioni dell’articolo 34, ma designato deve esserlo. Cambia la dimensione del documento e degli adempimenti, non l’obbligo; la formazione generale dei lavoratori va fatta comunque.
La consulenza copre anche l’antincendio?
Sì, con lo stesso referente: la parte antincendio a Roma — valutazione del rischio incendio, piano di emergenza, registro dei controlli e pratiche per i Vigili del fuoco — non passa da un altro fornitore.