Coordinatore della sicurezza a Roma: CSP e CSE per il tuo cantiere

Coordinatore della sicurezza a Roma per cantieri privati, condomini e imprese: PSC, fascicolo, verifica dei POS, sopralluoghi e verbali fino alla chiusura del cantiere. Verifica gratuita entro 24/48 ore.

Studio Tecnico di Ingegneria a Roma dal 2013 · Sopralluogo gratuito · Un solo referente tecnico

Stai ristrutturando un appartamento a Roma e l’impresa ti ha detto che, siccome entrano anche l’elettricista e l’idraulico, serve il coordinatore della sicurezza. Sei l’amministratore di un condominio che rifà la facciata con ponteggio e il progettista chiede chi firma il PSC. In entrambi i casi la norma è la stessa, il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, e la domanda è una: quando il coordinatore della sicurezza è obbligatorio, cosa fa e cosa resta a carico di chi paga i lavori.

Lo Studio svolge gli incarichi di coordinatore per la progettazione (CSP) e per l’esecuzione (CSE) a Roma e provincia dal 2013, per privati, condomini, imprese e amministrazioni: redazione del PSC e del fascicolo, verifica dei POS, sopralluoghi e verbali, fino alla chiusura del cantiere, con un solo referente tecnico.

Quando il coordinatore della sicurezza è obbligatorio

L’obbligo scatta con una condizione sola: nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (art. 90, commi 3 e 4, D.Lgs. 81/2008). Non conta l’importo né la durata: se l’impresa edile subappalta gli impianti, o se dopo l’impresa edile entra una seconda impresa per i pavimenti, le imprese sono due e il coordinatore serve. Il CSP si designa con l’incarico di progettazione, il CSE prima di affidare i lavori; l’obbligo del CSE nasce anche quando i lavori partono con una sola impresa e in corso d’opera ne entra una seconda (comma 5).

C’è una semplificazione, non un’esenzione: per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro non si nomina il CSP, e il PSC lo redige il CSE (art. 90, comma 11). Chi lavora in casa con una sola impresa non ha bisogno del coordinatore, ma resta obbligato a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa (art. 90, comma 9) e, sopra i 200 uomini-giorno, a inviare la notifica preliminare (art. 99). Il committente può fare da sé solo se ha i requisiti dell’art. 98 (comma 6), e per il condominio il committente è il condominio stesso, rappresentato dall’amministratore che firma l’appalto.

Cosa fa il coordinatore per la progettazione

Il CSP lavora prima che il cantiere apra, durante la progettazione e comunque prima della richiesta delle offerte (art. 91). Redige il piano di sicurezza e di coordinamento con i contenuti dell’Allegato XV: l’organizzazione del cantiere, le fasi di lavoro e le loro interferenze, le misure per i rischi particolari dell’Allegato XI (scavi oltre 1,5 metri, cadute da oltre 2 metri, sostanze pericolose, linee elettriche aeree), la planimetria di cantiere e la stima dei costi della sicurezza, che entra nel contratto di appalto e non si ribassa (art. 100 e Allegato XV, punto 4.1.4). Predispone il fascicolo dell’opera dell’Allegato XVI, per le manutenzioni future, non dovuto per la manutenzione ordinaria. Un PSC utile è proporzionato al cantiere reale: prescrive ciò che le imprese faranno davvero.

Cosa fa il coordinatore per l’esecuzione

Il CSE è in cantiere durante i lavori (art. 92). Verifica che le imprese applichino il PSC, esamina i piani operativi di sicurezza delle imprese e ne controlla la coerenza con il PSC, aggiorna piano e fascicolo quando i lavori cambiano, organizza il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi. Quando trova un’inosservanza la contesta per iscritto all’impresa e la segnala al committente, proponendo la sospensione dei lavori o l’allontanamento dell’impresa; se il committente non provvede, la comunicazione va alla ASL e all’Ispettorato del lavoro. In caso di pericolo grave e imminente sospende direttamente la lavorazione. Il CSE non può essere il datore di lavoro dell’impresa che esegue i lavori, un suo dipendente o il suo RSPP (art. 89, comma 1, lettera f).

Cosa resta a carico del committente

La nomina non esonera il committente dal verificare che il coordinatore faccia il suo lavoro (art. 93, comma 2). Restano suoi anche gli adempimenti dell’art. 90, comma 9, che lo Studio prepara e raccoglie: la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi secondo l’Allegato XVII (sotto i 200 uomini-giorno e senza rischi particolari bastano visura camerale, DURC e autocertificazione), la verifica della patente a crediti dell’impresa o dell’attestazione SOA (lettera b-bis), la trasmissione al Comune della notifica preliminare e del DURC prima dell’inizio dei lavori. Senza PSC, fascicolo, notifica o DURC l’efficacia del titolo edilizio è sospesa (art. 90, comma 10): il cantiere si ferma, e il permesso o la SCIA edilizia non coprono più i lavori.

Cosa rischi senza coordinatore

Prima delle sanzioni sul coordinatore, una regola che riguarda ogni impresa del cantiere: chi opera in cantiere senza patente a crediti, o con meno di quindici crediti, paga una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori, con un minimo fissato dallo stesso articolo, non soggetta a diffida (art. 27, comma 11, come modificato dal D.L. 159/2025 convertito dalla Legge 198/2025). La verifica spetta al committente, e con essa cade anche l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa.

La mancata nomina del CSP o del CSE è un reato del committente o del responsabile dei lavori: arresto da tre a sei mesi o ammenda (art. 157, comma 1, lettera a). La mancata verifica dell’idoneità delle imprese costa l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda (lettera b), e la stessa pena colpisce il committente che, nominato il coordinatore, non ne controlla l’operato (art. 93, comma 2). Nei condomini la nomina spetta all’amministratore, che agisce per il committente: va deliberata e messa a verbale prima della firma dell’appalto. Il coordinatore che non redige il PSC o non fa le verifiche dell’art. 92 risponde in proprio con le stesse pene (art. 158).

Come lavoriamo

1. Verifica gratuita. Ci dici che lavori fai, con quante imprese e con quale titolo edilizio: ti diciamo se serve il coordinatore, e se basta il CSE.
2. Sopralluogo gratuito. Un tecnico vede il cantiere o il progetto e individua le fasi che si sovrappongono e i rischi dell’Allegato XI.
3. Incarico e PSC. Redigiamo PSC, planimetria di cantiere, stima dei costi della sicurezza e fascicolo dell’opera, e prepariamo la notifica preliminare.
4. Cantiere. Verifica dei POS e dell’idoneità delle imprese, riunione di coordinamento all’apertura, sopralluoghi con verbale a ogni fase critica, aggiornamento del piano, chiusura con fascicolo definitivo. Se l’impresa ha bisogno del DVR, della formazione dei lavoratori o del corso per i lavori in quota, lo Studio la segue con lo stesso referente.

Chiama 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.

Domande frequenti

Quando non serve il coordinatore della sicurezza?

Quando in cantiere lavora una sola impresa esecutrice dall’inizio alla fine, senza subappalti ad altre imprese; la norma conta le imprese, non i lavoratori autonomi. Se in corso d’opera entra una seconda impresa, il committente deve nominare il CSE prima di affidarle i lavori (art. 90, comma 5).

CSP e CSE sono due persone diverse?

Possono coincidere: chi ha scritto il PSC lo fa applicare. Sono due funzioni, non due professionisti obbligatori. Nei lavori privati senza permesso di costruire e sotto i 100.000 euro il CSP non si nomina e il PSC lo redige il CSE.

Chi può fare il coordinatore della sicurezza?

Un tecnico con laurea in ingegneria o architettura, laurea triennale delle classi indicate dalla norma o diploma di geometra o perito, con da uno a tre anni di attività nelle costruzioni secondo il titolo, più il corso di 120 ore con verifica finale e l’aggiornamento di 40 ore ogni cinque anni (art. 98 e Allegato XIV). Lo Studio tiene anche il corso CSP e CSE e il suo aggiornamento.

Che differenza c’è tra coordinatore e RSPP?

L’RSPP è la figura interna a ogni azienda, che segue il datore di lavoro su tutti i rischi dell’impresa; il coordinatore è nominato dal committente per un singolo cantiere e governa le interferenze tra imprese diverse.

Il condominio deve nominare il coordinatore?

Sì, quando i lavori sono affidati a più imprese: il committente è il condominio e la nomina la fa l’amministratore. Vale per facciate e tetti e per l’adeguamento antincendio dell’autorimessa, dove lavorano impresa edile e impiantista.

Parla direttamente con lo Studio

Un referente tecnico dedicato, dal sopralluogo alla chiusura della pratica.