Antincendio a Roma: SCIA, valutazione del rischio, piano di emergenza e addetti

Verifica gratuita entro 24/48 ore: ti diciamo quali obblighi antincendio ha la tua attività o il tuo condominio, cosa manca e cosa rischi.

Studio Tecnico di Ingegneria a Roma dal 2013 · Sopralluogo gratuito · Un solo referente tecnico

Hai un’azienda e non sai se devi presentare la SCIA ai Vigili del Fuoco o se ti basta la valutazione del rischio incendio. Oppure amministri un condominio con autorimessa o centrale termica e i proprietari ti chiedono chi risponde in caso di incendio. Oppure hai ricevuto una lettera del Comando o una richiesta dell’assicurazione. La domanda è sempre la stessa: quali obblighi antincendio hai davvero, cosa manca e cosa rischi.

Lo Studio segue l’antincendio a Roma e provincia per aziende e condomini con un solo referente tecnico, dalla verifica iniziale alla pratica presentata, insieme al DVR e alla sicurezza sul lavoro della stessa azienda. Il tecnico che firma è iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno (codice RM40500I4900B).

Gli obblighi antincendio sono di tre tipi

Molte attività ne hanno più di uno insieme. Il primo passo è capire quali ti riguardano.

1. Verso i Vigili del Fuoco: la SCIA antincendio

Se l’attività rientra nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 (autorimesse oltre 300 m², alberghi oltre 25 posti letto, negozi oltre 400 m², scuole oltre 100 persone, uffici oltre 300 persone, centrali termiche oltre 116 kW, edifici civili alti oltre 24 metri, tra le altre) devi presentare la SCIA antincendio prima di iniziare e rinnovarla ogni cinque o dieci anni. Vale per le aziende e vale per i condomini: nel condominio il titolare è l’amministratore, e abbiamo una pagina dedicata alla SCIA antincendio per il condominio. Se hai dubbi su categoria e percorso, la progettazione antincendio chiarisce prima cosa serve e cosa va adeguato.

2. Nel luogo di lavoro: i tre decreti del settembre 2021

Se hai anche un solo lavoratore, indipendentemente dalla SCIA, valgono i decreti attuativi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008:

  • D.M. 3 settembre 2021: la valutazione del rischio incendio è parte specifica del DVR (art. 2) e per i luoghi a basso rischio fissa i criteri minimi di compartimentazione, esodo, controllo dell’incendio, rivelazione e allarme.
  • D.M. 2 settembre 2021: il piano di emergenza è obbligatorio con almeno dieci lavoratori, nei luoghi aperti al pubblico con più di cinquanta persone e in tutte le attività soggette ai Vigili del Fuoco (art. 2, comma 2); gli addetti antincendio vanno designati e formati con corsi di livello 1, 2 o 3 (4, 8 o 16 ore) e aggiornati almeno ogni cinque anni (artt. 4 e 5, Allegato III).
  • D.M. 1 settembre 2021: estintori, idranti, porte tagliafuoco, rivelazione e illuminazione di emergenza vanno sorvegliati, controllati e manutenuti da tecnici manutentori qualificati, con tutto annotato nel registro antincendio (artt. 3 e 4, Allegato I).

3. Nel condominio: le parti comuni

Anche senza lavoratori, il condominio risponde delle parti comuni: estintori e presidi dell’autorimessa, centrale termica, vani scala e, negli edifici alti, la gestione della sicurezza antincendio prevista dalla regola tecnica. L’amministratore è il soggetto che i Vigili del Fuoco e l’assicurazione chiamano a rispondere: la consulenza antincendio serve a mettere per iscritto cosa c’è, cosa manca e in che ordine intervenire.

Cosa rischi se manca qualcosa

Attività soggetta senza SCIA o senza rinnovo: arresto fino a un anno o ammenda da 258 a 2.582 euro (art. 20 del D.Lgs. 139/2006) e divieto di prosecuzione dell’attività da parte del Comando: la sanzione penale del comma 1 vale per le attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, per le altre resta il divieto di prosecuzione. Addetti antincendio non designati: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro; addetti non formati: da 1.708,61 a 7.403,96 euro (art. 55, comma 5, lettere a e c, del D.Lgs. 81/2008, importi vigenti a gennaio 2026). Dopo un incendio, la documentazione mancante pesa sulla responsabilità civile e penale del datore di lavoro o dell’amministratore e sull’indennizzo assicurativo.

Come lavoriamo

1. Verifica gratuita. Ci indichi attività, superficie o numero di persone, presenza di lavoratori: ti diciamo quali dei tre obblighi ti riguardano e cosa serve.

2. Sopralluogo gratuito. Vediamo locali, impianti, presidi e i documenti che hai.

3. Preventivo dopo il sopralluogo. Scritto, con l’elenco di ciò che manca e l’ordine in cui farlo. Nessun impegno fino all’incarico.

4. Esecuzione. Valutazione del rischio, piano di emergenza, formazione degli addetti in sede, pratica ai Vigili del Fuoco, coordinamento degli adeguamenti con le imprese, assistenza durante il controllo.

Chiama 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.

Dove operiamo

Lo Studio Tecnico di Ingegneria Ariete Lavoro e Sicurezza ha sede a Roma e segue aziende e condomini in tutta la città e in provincia, con interventi in tutto il Lazio su richiesta.

Domande frequenti

Ho un ufficio con otto dipendenti: devo fare qualcosa per l’antincendio?

Sì. Serve la valutazione del rischio incendio nel DVR, almeno un addetto antincendio formato e i controlli periodici dei presidi con il registro. Il piano di emergenza scritto scatta da dieci lavoratori, ma le misure da attuare in caso di incendio vanno comunque nel DVR (D.M. 2/9/2021, art. 2, comma 4).

Il mio condominio ha un’autorimessa: chi deve fare la SCIA?

Se l’autorimessa supera i 300 m², la SCIA è dovuta e la presenta l’amministratore come titolare dell’attività. Se non è mai stata fatta, si parte dalla verifica dello stato dei luoghi.

Chi può fare il corso agli addetti antincendio?

I docenti devono avere i requisiti dell’art. 6 del D.M. 2/9/2021. Lo Studio eroga i corsi di livello 1, 2 e 3 in sede, con la prova pratica; per le attività dell’Allegato IV del decreto serve anche l’esame di idoneità tecnica presso i Vigili del Fuoco.

Ogni quanto vanno controllati gli estintori?

Sorveglianza da parte del personale istruito, controllo periodico da tecnico manutentore qualificato con la frequenza delle norme tecniche applicabili (per gli estintori la UNI 9994-1) e registrazione di ogni intervento nel registro dei controlli (D.M. 1/9/2021).

La SCIA sostituisce la valutazione del rischio incendio?

No. La SCIA è verso i Vigili del Fuoco e riguarda l’attività; la valutazione del rischio incendio è verso i lavoratori e sta nel DVR. Un’azienda soggetta le ha entrambe, e devono dire le stesse cose.

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