Infortunio con prognosi fino a 3 giorni: cosa deve fare il datore di lavoro

Fino a tre giorni serve la comunicazione all’INAIL entro 48 ore, non la denuncia: i due adempimenti, i termini esatti, cosa succede se la prognosi si allunga e perché il registro infortuni non esiste più.

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Comunicazione o denuncia: è la domanda giusta

Un lavoratore si fa male, torna con un certificato da tre giorni di prognosi. Cosa deve fare il datore di lavoro? Quasi tutti rispondono “niente, è sotto i tre giorni”. È la risposta sbagliata, e costa.

Gli adempimenti sono due, distinti, con termini diversi e norme diverse:

  • la comunicazione di infortunio, prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/2008, a fini statistici e informativi;
  • la denuncia di infortunio, prevista dall’articolo 53 del D.P.R. 1124/1965, a fini assicurativi.

Il primo scatta già a un giorno di assenza. Il secondo solo oltre i tre giorni. Confonderli è l’errore più diffuso.

Fino a tre giorni: comunicazione entro 48 ore

L’articolo 18, comma 1, lettera r) impone di comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Una precisazione sulla citazione: il testo di legge nomina ancora l’IPSEMA, l’istituto di previdenza per il settore marittimo, soppresso dal 31 maggio 2010 dall’articolo 7, comma 1 del D.L. 78/2010 (convertito dalla L. 122/2010), che ne ha attribuito le funzioni all’INAIL. È un rinvio rimasto nel Testo Unico e non più attuale: oggi il destinatario della comunicazione è l’INAIL, e basta.

Tre elementi da leggere con attenzione:

  • almeno un giorno, escluso quello dell’evento: se l’infortunato si assenta il giorno stesso e rientra l’indomani, non c’è comunicazione; se resta a casa anche solo il giorno successivo, c’è;
  • entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico: il termine non decorre dall’infortunio ma dal momento in cui arrivano al datore i riferimenti del certificato — numero identificativo, data di rilascio, giorni di prognosi;
  • a fini statistici e informativi: non è una pratica assicurativa, non apre un indennizzo. Serve al sistema informativo nazionale per contare gli infortuni che prima non si vedevano.

L’obbligo è operativo dal 12 ottobre 2017. Chi ha imparato la regola prima di quella data — “sotto i tre giorni non si fa niente” — sta applicando una norma superata da otto anni.

Oltre tre giorni: denuncia entro due giorni

Quando la prognosi supera i tre giorni entra in gioco l’articolo 53 del D.P.R. 1124/1965: la denuncia va presentata all’INAIL entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia. Non entro 48 ore: il termine è in giorni e decorre dalla notizia dell’evento, non dal certificato.

Per questi infortuni la comunicazione dell’articolo 18 non si fa due volte: la norma stessa precisa che l’obbligo si considera comunque assolto per mezzo della denuncia.

Se l’infortunio è mortale o con pericolo di morte, il termine si comprime a ventiquattro ore dall’infortunio. Su questo la pagina dedicata all’infortunio mortale entra nel dettaglio degli altri obblighi che scattano.

Il certificato medico non lo mandi tu

Un punto che fa perdere tempo a molte aziende: il certificato di infortunio lo trasmette il medico o la struttura sanitaria che presta la prima assistenza, direttamente all’INAIL per via telematica. Il datore di lavoro che usa la procedura telematica non deve allegarlo alla denuncia.

Al lavoratore resta l’obbligo di dare al datore i riferimenti del certificato: sono quelli che servono per compilare la comunicazione entro le 48 ore. I certificati di continuazione e quello di chiusura seguono la stessa strada, dal medico all’Istituto.

Se la prognosi si allunga

È il caso che manda fuori strada più spesso. Un infortunio inizialmente guaribile in tre giorni che si prolunga oltre diventa denunciabile: il termine per la denuncia decorre dal quarto giorno. Chi ha fatto solo la comunicazione e poi non guarda i certificati successivi si trova con una denuncia tardiva senza accorgersene.

Vale la pena tenere un promemoria interno delle prognosi aperte, con la data in cui scadrebbero: è una riga su un foglio, ed evita la sanzione più stupida.

Il registro infortuni non esiste più

Capita ancora di sentirsi chiedere il registro infortuni vidimato dalla ASL, o di leggere che gli infortuni lievi “vanno registrati”. L’obbligo di tenuta del registro infortuni è stato abolito dall’articolo 21, comma 4 del D.Lgs. 151/2015, con effetto dal 23 dicembre 2015. Non esiste un registro cartaceo da vidimare né un “registro infortuni telematico” da compilare: al suo posto c’è il flusso di dati che arriva all’INAIL attraverso comunicazione e denuncia, e che confluisce nel sistema informativo nazionale.

Resta invece vero che gli infortuni vanno letti, non solo trasmessi: gli eventi ripetuti nello stesso reparto o sulla stessa lavorazione sono il primo segnale che la valutazione dei rischi va aggiornata.

Cosa rischia il datore di lavoro

Le sanzioni sono amministrative e stanno nell’articolo 55, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, con gli importi dell’edizione vigente del Testo Unico:

  • omessa o tardiva comunicazione per gli infortuni superiori a un giorno: da 711,92 a 2.562,91 euro (lettera h);
  • omessa o tardiva comunicazione per gli infortuni superiori a tre giorni: da 1.423,83 a 6.407,28 euro (lettera g).

Attenzione a un punto che viene quasi sempre dato per scontato al contrario: per gli infortuni oltre i tre giorni le due sanzioni non si sommano. L’articolo 55, comma 6 stabilisce che l’applicazione della sanzione della lettera g) esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La sanzione autonoma per omessa o tardiva denuncia, prevista dall’articolo 53, comma 1, va da 1.290 a 7.745 euro ed è soggetta a diffida: chi regolarizza entro quindici giorni paga il minimo.

Dove finisce l’adempimento e comincia la prevenzione

Comunicare un infortunio è un atto di dieci minuti. Il punto è un altro: l’articolo 29, comma 3 impone di rielaborare la valutazione dei rischi in occasione di infortuni significativi. Un evento da due giorni di prognosi non è significativo di per sé; tre eventi simili nello stesso semestre lo sono.

Qui lo Studio Tecnico di Ingegneria Ariete Lavoro e Sicurezza fa la parte che conta: leggere gli infortuni avvenuti insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente, capire se sono casi isolati o un sintomo, e aggiornare di conseguenza il documento di valutazione dei rischi, la formazione e, dove serve, i dispositivi di protezione individuale. Gli infortuni vanno anche portati alla riunione periodica, dove l’andamento infortunistico è uno dei punti all’ordine del giorno, e comunicati al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Domande frequenti

Un infortunio di 3 giorni va denunciato all’INAIL?

Non va denunciato, va comunicato: la denuncia dell’articolo 53 del D.P.R. 1124/1965 riguarda gli infortuni con assenza superiore a tre giorni. Per un’assenza di almeno un giorno, fino a tre, si invia la comunicazione telematica dell’articolo 18, comma 1, lettera r) entro 48 ore dalla ricezione del certificato.

Entro quante ore va fatta la comunicazione di infortunio?

Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, non dall’infortunio.

Che differenza c’è fra denuncia e comunicazione di infortunio?

La comunicazione ha finalità statistiche e informative e alimenta il sistema informativo nazionale; la denuncia ha finalità assicurative e apre la pratica INAIL. Per gli infortuni oltre i tre giorni la denuncia assorbe anche la comunicazione.

L’infortunio di un solo giorno va comunicato?

Sì, se l’assenza è di almeno un giorno escluso quello dell’evento. È l’obbligo introdotto a partire dal 12 ottobre 2017.

Chi invia il certificato medico all’INAIL?

Il medico o la struttura che presta la prima assistenza, per via telematica. Il datore di lavoro che usa la procedura telematica non deve allegarlo; al lavoratore spetta comunicare all’azienda i riferimenti del certificato.

Il registro infortuni va ancora tenuto?

No. L’obbligo è abolito dal 23 dicembre 2015 per effetto dell’articolo 21, comma 4 del D.Lgs. 151/2015.

Cosa succede se la prognosi iniziale di tre giorni si prolunga?

L’infortunio diventa denunciabile e il termine per la denuncia decorre dal quarto giorno: vanno seguiti i certificati di continuazione.

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