Un’ispezione che chiede la valutazione del rischio chimico e trova nel DVR una riga generica. Un’impresa di pulizie che usa detergenti concentrati e disincrostanti, un’officina con vernici e solventi, un laboratorio. Oppure un prodotto nuovo entrato in reparto con una scheda di sicurezza che nessuno ha letto. In tutti questi casi la valutazione del rischio chimico non è un allegato da compilare: è il capitolo del documento che dice quali sostanze usano i tuoi lavoratori, quanto ne respirano o ne toccano e che cosa devi fare.
Il D.Lgs. 81/2008 la disciplina nel Titolo IX, Capo I, articoli da 221 a 232. Lo Studio Tecnico di Ingegneria Ariete Lavoro e Sicurezza la segue a Roma dal 2013, con lo stesso tecnico che cura il documento di valutazione dei rischi e la formazione.
Cosa ti chiede la legge
L’articolo 223, comma 1, mette in fila due passaggi. Prima il datore di lavoro determina se nel luogo di lavoro ci sono agenti chimici pericolosi; poi ne valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto di:
- le proprietà pericolose dei prodotti;
- le informazioni che il fornitore dà nella scheda di sicurezza;
- livello, modo e durata dell’esposizione;
- le circostanze in cui si lavora e le quantità in uso;
- i valori limite di esposizione professionale e i valori limite biologici;
- gli effetti delle misure di prevenzione già adottate o da adottare;
- le conclusioni della sorveglianza sanitaria, se già disponibili.
La valutazione indica le misure adottate e comprende anche manutenzione e pulizia, dove l’esposizione può essere rilevante (comma 2). Se gli agenti sono più d’uno, il rischio si valuta sul loro insieme (comma 3). Per un’attività nuova la valutazione va fatta prima: l’attività parte solo quando valutazione e misure sono pronte (comma 6).
Salute e sicurezza: due rischi diversi
Il rischio chimico ha due facce, e la norma le tiene distinte. C’è il rischio per la salute: quello che un prodotto fa nel tempo a chi lo respira, lo tocca o lo ingerisce. E c’è il rischio per la sicurezza: incendio, esplosione, reazioni fra prodotti incompatibili, ustioni. Un solvente può essere poco pericoloso da respirare alle quantità in uso e molto pericoloso in un locale con una fonte di innesco.
Per questo la valutazione si lega alla valutazione del rischio incendio e al modo in cui i prodotti sono conservati: l’articolo 225, comma 4, chiede misure per lo stoccaggio, la manipolazione e la separazione dei prodotti incompatibili, che trovi spiegate nella guida allo stoccaggio dei prodotti chimici.
Rischio irrilevante o non irrilevante
L’articolo 224, comma 2, dice che se dalla valutazione risulta un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, e le misure generali bastano a ridurlo, non si applicano gli articoli 225, 226, 229 e 230: misure specifiche di protezione, misure per le emergenze, sorveglianza sanitaria e cartelle sanitarie.
Le misure generali del comma 1 valgono comunque: lavoratori esposti ridotti al minimo, esposizione contenuta, quantità limitate, igiene, metodi di lavoro sicuri.
Se il rischio per la salute non è irrilevante, scattano le misure specifiche dell’articolo 225: prima di tutto la sostituzione del prodotto, quando l’attività lo consente; poi le misure tecniche e organizzative, la protezione collettiva alla fonte, i dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria affidata al medico competente (articolo 229).
Il modello MoVaRisCh e le misurazioni
La legge non impone un metodo di calcolo. Nelle piccole e medie imprese il più usato per stimare il rischio per la salute è MoVaRisCh, il modello messo a punto dai gruppi tecnici delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia: incrocia la pericolosità del prodotto, ricavata dalle indicazioni di pericolo della scheda di sicurezza, con l’esposizione, cioè quantità, modo d’uso, durata e sistemi di aspirazione o ventilazione. Il risultato colloca ogni gruppo di lavoratori su una scala a fasce: sotto la soglia dell’irrilevante per la salute; in un intervallo di incertezza, in cui il modello chiede di rivedere punteggi e misure e di sentire il medico competente; oppure sopra, fino al rischio elevato e grave. Il modello viene aggiornato dai gruppi tecnici regionali e va usato sempre nella versione più recente.
MoVaRisCh stima il solo rischio per la salute: la sicurezza si valuta a parte. E un modello non sempre basta. L’articolo 225, comma 2, chiede al datore di lavoro di misurare gli agenti che possono presentare un rischio per la salute, periodicamente e quando cambiano le condizioni di esposizione, salvo che dimostri con altri mezzi di aver raggiunto un adeguato livello di prevenzione e protezione. Le misurazioni si fanno con metodiche standardizzate, indicate nell’Allegato XLI; i risultati si allegano al documento di valutazione e si comunicano al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (comma 4).
Ogni quanto si aggiorna
La legge non fissa un numero di anni. L’articolo 223, comma 7, impone di aggiornare la valutazione periodicamente e, in ogni caso, quando mutamenti significativi la rendono superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario. In pratica: un prodotto nuovo, una formulazione cambiata, una lavorazione diversa, un altro locale, quantità maggiori. Ogni scheda di sicurezza aggiornata che arriva in azienda è un motivo per riaprire il capitolo.
Cosa rischi
L’articolo 262, comma 1, punisce il datore di lavoro con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda per la valutazione mancante o incompleta (articolo 223, commi 1, 2 e 3), e con l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda se un’attività nuova parte prima che la valutazione sia fatta (comma 6). Il comma 2 dello stesso articolo sanziona datore di lavoro e dirigente per le misure specifiche, le emergenze, l’informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria.
A monte resta l’obbligo che il datore di lavoro non può delegare: la valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del documento (articolo 17, comma 1, lettera a).
Come lavora lo Studio
1. Verifica gratuita. Ci mandi l’elenco dei prodotti in uso e il DVR attuale, e ti diciamo cosa manca.
2. Sopralluogo gratuito. Vediamo dove e come si usano i prodotti: postazioni, ventilazione, quantità, depositi, chi li maneggia e per quanto tempo.
3. Preventivo. Arriva dopo il sopralluogo, con le attività da fare e nessun impegno fino all’incarico.
4. Valutazione e consegna. Inventario dei prodotti con le schede di sicurezza, calcolo per gruppo omogeneo di lavoratori, misurazioni quando servono, misure e DPI, e il capitolo che entra nel DVR, condiviso con il medico competente.
Il rischio chimico è uno dei rischi trattati nella pagina sulle valutazioni dei rischi specifici, insieme al rischio rumore, alle vibrazioni e al microclima.
Chiama lo 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.
Domande frequenti
Ogni quanti anni va rifatta la valutazione del rischio chimico?
La legge non fissa un intervallo. La valutazione si aggiorna periodicamente e ogni volta che cambiano prodotti, lavorazioni o condizioni di esposizione, o quando lo richiede l’esito della sorveglianza sanitaria (articolo 223, comma 7).
Se uso pochi prodotti per la pulizia devo fare la valutazione?
Sì, se contengono agenti chimici pericolosi: lo dicono l’etichetta e la scheda di sicurezza. L’esito può essere un rischio irrilevante per la salute, ma va scritto nel documento con la motivazione (articolo 223, comma 5).
Chi deve fare la valutazione?
Il datore di lavoro, che non può delegarla, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, con il medico competente (articolo 29, comma 1).
Con sostanze cancerogene vale la stessa valutazione?
No. Per gli agenti cancerogeni e mutageni c’è il Capo II dello stesso Titolo IX, con regole proprie e più severe; l’amianto ha un capo a sé, il Capo III.
I lavoratori vanno formati sul rischio chimico?
Sì: l’articolo 227 impone informazione e formazione sugli agenti presenti, sui rischi e sulle misure da adottare. Lo Studio la eroga con il corso rischio chimico.