Un operaio che passa mezza giornata con il martello demolitore o la smerigliatrice. Un carrellista che gira per il magazzino su pavimenti sconnessi, un autista di escavatore, un trattorista. Oppure un lavoratore che riferisce al medico competente formicolii e dita intorpidite a fine turno. Serve la valutazione del rischio vibrazioni: è il capitolo che dice a quante vibrazioni sono esposti i tuoi lavoratori ogni giorno, se superano i valori di legge e cosa devi fare.
Il D.Lgs. 81/2008 la disciplina nel Titolo VIII, Capo III, articoli da 199 a 205, e nell’Allegato XXXV. Lo Studio Tecnico di Ingegneria Ariete Lavoro e Sicurezza la segue a Roma dal 2013, con lo stesso tecnico che cura il documento di valutazione dei rischi e la valutazione del rischio rumore.
Mano-braccio e corpo intero
La norma distingue due tipi di esposizione (articolo 200):
- vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: arrivano dagli utensili tenuti in mano, come demolitori, scalpellatori, smerigliatrici, avvitatori a impulsi, decespugliatori e motoseghe. Possono causare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
- vibrazioni trasmesse al corpo intero: arrivano dal sedile o dal piano su cui si sta, alla guida di carrelli elevatori, macchine movimento terra, trattori, autocarri. Possono causare lombalgie e traumi della colonna vertebrale.
In entrambi i casi conta l’esposizione giornaliera A(8): il valore medio delle accelerazioni, ponderato in frequenza, riferito a una giornata di otto ore. Si misura in metri al secondo quadrato (m/s²).
I valori di legge
L’articolo 201 fissa due soglie per ciascun tipo di esposizione:
- mano-braccio: valore d’azione 2,5 m/s²; valore limite 5 m/s² sulle otto ore, 20 m/s² su periodi brevi;
- corpo intero: valore d’azione 0,5 m/s²; valore limite 1,0 m/s² sulle otto ore, 1,5 m/s² su periodi brevi.
Se l’esposizione cambia da un giorno all’altro, si considera il livello giornaliero massimo ricorrente (comma 2).
Cosa ti chiede la legge
L’articolo 202 chiede al datore di lavoro di valutare e, quando necessario, misurare le vibrazioni a cui sono esposti i lavoratori. La valutazione si può fare osservando le condizioni di lavoro e usando i dati delle banche dati pubbliche dell’ISPESL, oggi confluito nell’INAIL, o delle regioni, come le banche dati mano-braccio e corpo intero del Portale Agenti Fisici, curato dall’Azienda USL Toscana Sud Est in collaborazione con l’INAIL; in loro assenza, i dati del costruttore dell’attrezzatura. La misurazione, con strumenti e metodo appropriati, resta comunque il metodo di riferimento (comma 2).
Il calcolo segue l’Allegato XXXV, che adotta la norma UNI EN ISO 5349-1 per il mano-braccio e la ISO 2631-1 per il corpo intero. Le linee guida dell’ISPESL e delle regioni valgono come norme di buona tecnica.
Nella valutazione vanno considerati anche (comma 5):
- il tipo e la durata dell’esposizione, compresi urti ripetuti e vibrazioni intermittenti;
- i lavoratori particolarmente sensibili, con attenzione alle donne in gravidanza e ai minori;
- le interazioni con il rumore e con l’ambiente di lavoro;
- l’esistenza di attrezzature alternative che vibrano meno;
- le condizioni particolari: freddo, bagnato, umidità elevata, sovraccarico di braccia e schiena;
- le informazioni della sorveglianza sanitaria.
Cosa succede sopra i valori
Se l’esposizione supera il valore d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative per ridurla al minimo (articolo 203, comma 1): altri metodi di lavoro, attrezzature che vibrano meno, sedili ammortizzati, impugnature e guanti antivibrazione, manutenzione di attrezzature e luoghi di lavoro, limitazione dei tempi di esposizione, pause, indumenti contro freddo e umidità, informazione e formazione dei lavoratori. Gli stessi lavoratori vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria, di norma una volta l’anno, dal medico competente (articolo 204).
Se è superato il valore limite, servono misure immediate per riportare l’esposizione sotto la soglia, la ricerca delle cause e la revisione delle misure per evitare che succeda di nuovo (articolo 203, comma 2).
Ogni quanto si aggiorna
L’articolo 181, comma 2, chiede che la valutazione degli agenti fisici sia programmata ed effettuata almeno ogni quattro anni, da personale qualificato del servizio di prevenzione e protezione con conoscenze specifiche. Va aggiornata prima se cambiano attrezzature, mezzi, mansioni o tempi di lavoro, o se i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario. I dati della valutazione, delle misure e dei calcoli fanno parte del DVR.
Cosa rischi
Per la valutazione mancante, non aggiornata o incompleta, l’articolo 219, comma 1, lettera a, punisce il datore di lavoro con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda (articoli 181, comma 2, e 202, commi 1 e 5). La stessa pena dell’arresto da tre a sei mesi, in alternativa all’ammenda, riguarda il datore di lavoro e il dirigente che non applicano le misure dell’articolo 203 (articolo 219, comma 2, lettera a).
Come lavora lo Studio
1. Verifica gratuita. Ci mandi il DVR attuale e l’elenco di utensili e mezzi in uso, e ti diciamo cosa manca.
2. Sopralluogo gratuito. Vediamo attrezzature, mezzi, percorsi e mansioni, e quanto tempo ogni lavoratore usa ciascun utensile.
3. Preventivo. Arriva dopo il sopralluogo, con le attività da fare e nessun impegno fino all’incarico.
4. Valutazione e consegna. Censimento delle attrezzature, tempi di esposizione per mansione, calcolo dell’A(8) da banca dati o da misura con accelerometro quando serve, misure di riduzione e il capitolo che entra nel DVR, condiviso con il medico competente.
Le vibrazioni sono uno dei rischi trattati nella pagina sulle valutazioni dei rischi specifici, insieme al rischio rumore, alla valutazione del rischio chimico e alla valutazione del rischio legionella.
Chiama lo 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.
Domande frequenti
Bisogna sempre misurare le vibrazioni?
No. L’articolo 202 consente di valutare l’esposizione con i dati delle banche dati pubbliche o, in loro assenza, con quelli del costruttore, osservando come si lavora davvero. Per la legge la misura resta comunque il metodo di riferimento. Come indicazione tecnica dello Studio, la si esegue quando i dati di banca dati non rappresentano le condizioni reali di uso o quando il risultato stimato è vicino ai valori di legge.
Basta il valore di vibrazione scritto sul libretto dell’utensile?
Da solo no. La legge mette prima le banche dati pubbliche e, solo in loro assenza, le informazioni del costruttore. In ogni caso il valore va combinato con il tempo reale di utilizzo di ciascun lavoratore per arrivare all’esposizione giornaliera A(8).
Ogni quanti anni va rifatta la valutazione del rischio vibrazioni?
Almeno ogni quattro anni, e prima se cambiano attrezzature, mezzi o modo di lavorare, o se lo richiede la sorveglianza sanitaria (articolo 181, comma 2).
Chi deve fare la valutazione?
Il datore di lavoro, che non può delegarla, con personale qualificato del servizio di prevenzione e protezione in possesso di conoscenze specifiche (articolo 181, comma 2), in collaborazione con il medico competente dove nominato (articolo 29, comma 1). Se in azienda manca il responsabile del servizio, lo Studio lo copre come RSPP esterno.
I guanti antivibrazione risolvono il problema?
Possono aiutare, ma non bastano da soli: l’Allegato XXXV dice che i dispositivi di protezione individuale contro le vibrazioni mano-braccio possono contribuire al programma di misure. Prima vengono attrezzature che vibrano meno, manutenzione e riduzione dei tempi di esposizione.
I lavoratori vanno formati sul rischio vibrazioni?
Sì: l’articolo 203 mette fra le misure l’informazione e la formazione sull’uso corretto di attrezzature e dispositivi di protezione. Lo Studio la eroga con il corso rischio vibrazioni.