Un capannone degli anni Settanta con la copertura in lastre ondulate grigie. Un condominio con la canna fumaria in cemento-amianto sul tetto e i pannelli del controsoffitto mai analizzati, un’azienda che deve rifare l’impianto elettrico in un locale tecnico rivestito, un cantiere di ristrutturazione dove l’impresa trova sotto il pavimento un materiale che nessuno sa riconoscere. Prima di toccare qualsiasi cosa serve una risposta precisa: c’è amianto, in che stato è, chi può essere esposto. È il lavoro della valutazione del rischio amianto.
Le regole stanno nel D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo III, articoli da 246 a 261, riscritti in molti punti dal D.Lgs. 213/2025, che ha recepito la direttiva (UE) 2023/2668. Per gli edifici con materiali contenenti amianto vale anche il D.M. 6 settembre 1994. Lo Studio Tecnico di Ingegneria Ariete Lavoro e Sicurezza segue la valutazione a Roma dal 2013, con lo stesso tecnico che cura il documento di valutazione dei rischi.
Prima dei lavori: trovare l’amianto
L’articolo 248 è il primo obbligo. Prima di demolizioni, manutenzioni o ristrutturazioni il datore di lavoro deve fare tutto il necessario per individuare i materiali che potrebbero contenere amianto, chiedendo informazioni anche ai proprietari dei locali. Per gli edifici costruiti prima della legge 257/1992, che ha vietato l’amianto, deve chiedere informazioni ai proprietari, ad altri datori di lavoro e consultare i registri disponibili. Se le informazioni non ci sono, la presenza di amianto va esaminata da un operatore qualificato e il risultato va acquisito prima dell’inizio dei lavori. E se resta anche il minimo dubbio, si applicano comunque tutte le regole del capo (comma 2).
Cosa ti chiede la legge
L’articolo 249 chiede di valutare i rischi dovuti alla polvere di amianto per stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure da adottare. Il D.Lgs. 213/2025 ha aggiunto un principio nuovo: per qualsiasi attività con rischio di esposizione, la valutazione deve dare priorità alla rimozione rispetto alle altre forme di manutenzione e bonifica (comma 1-bis).
Per le esposizioni sporadiche e di debole intensità, quando la valutazione dimostra che il valore limite non è superato, non serve la notifica all’organo di vigilanza per quattro attività: brevi manutenzioni non continuative su materiali non friabili, rimozione senza deterioramento di materiali non degradati con fibre ben legate, incapsulamento e confinamento di materiali in buono stato, controllo dell’aria e prelievo di campioni (comma 2).
In tutti gli altri casi il datore di lavoro presenta una notifica prima dell’inizio dei lavori (articolo 250). Per demolizioni e rimozioni serve invece un piano di lavoro da inviare all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima, salvo urgenza, e i lavori possono farli solo imprese in possesso dei requisiti dell’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 (articolo 256).
Il valore limite e le misure
Il valore limite è di 0,01 fibre per centimetro cubo, come media ponderata su 8 ore (articolo 254). Si contano solo le fibre più lunghe di 5 micrometri, più strette di 3 micrometri e con rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3 a 1 (articolo 253, comma 7). Oggi la misura si fa al microscopio ottico in contrasto di fase; la legge ha già fissato il passaggio alla microscopia elettronica, che conterà anche le fibre più sottili di 0,2 micrometri (articolo 253, commi 6 e 6-bis).
I campioni li preleva personale qualificato e li analizzano laboratori qualificati secondo il D.M. 14 maggio 1996 (articolo 253, comma 4). Il decreto fissa i requisiti minimi dei laboratori, che devono partecipare a programmi di controllo di qualità, e del personale addetto ai prelievi: diploma, esperienza documentata e direzione di un laureato in discipline tecnico-scientifiche con esperienza specifica. Sui materiali le analisi si fanno con diffrattometria a raggi X o spettrofotometria infrarossa; sui campioni d’aria con microscopia ottica in contrasto di fase o elettronica a scansione. Se il valore limite è superato, o se durante i lavori si intaccano materiali con amianto non individuati prima, i lavori si fermano subito (articolo 254, comma 2). I lavoratori addetti alla manipolazione attiva dell’amianto vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria prima dell’adibizione e almeno ogni tre anni (articolo 259) e iscritti nel registro di esposizione (articolo 260).
Se sei proprietario o amministratore di un edificio
Il D.M. 6 settembre 1994 riguarda gli edifici in cui sono presenti materiali contenenti amianto. Dal momento in cui l’amianto viene rilevato, il proprietario o il responsabile dell’attività che vi si svolge deve attuare un programma di controllo e manutenzione e designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare quei materiali. Se ci sono materiali friabili, l’edificio va ispezionato almeno una volta l’anno da personale in grado di valutarne le condizioni, con un rapporto da trasmettere all’azienda sanitaria. Nei condomini, per le parti comuni, il proprietario è il condominio, rappresentato dall’amministratore.
Il decreto classifica i materiali in tre stati di conservazione, ognuno con la sua risposta:
- integri e non suscettibili di danneggiamento: non c’è pericolo di rilascio di fibre; non serve la bonifica, ma un controllo periodico e procedure corrette di manutenzione e pulizia;
- integri ma suscettibili di danneggiamento: il rilascio è un pericolo potenziale; si interviene per evitare il danneggiamento e si attua il programma di controllo, valutando una bonifica a medio termine se il rischio non si riduce;
- danneggiati: c’è rilascio di fibre e possibile esposizione degli occupanti; serve un intervento in tempi brevi, con restauro delle parti danneggiate o bonifica.
Le bonifiche previste sono tre. La rimozione elimina ogni fonte di esposizione ma è la più delicata per i lavoratori e per l’ambiente e produce rifiuti da smaltire. L’incapsulamento lega le fibre con prodotti penetranti o ricoprenti ed è indicato per i materiali cementizi poco friabili, ma richiede controlli nel tempo. Il confinamento separa il materiale dagli ambienti occupati con una barriera a tenuta, anche questo con un programma di controllo.
Ogni quanto si aggiorna
L’articolo 249, comma 3, impone di rifare la valutazione ogni volta che cambiamenti nell’attività possono modificare in modo significativo l’esposizione. Negli edifici, lo stato di conservazione dei materiali va seguito nel tempo con il programma di controllo: un materiale integro oggi può degradarsi con le intemperie, le vibrazioni o un intervento maldestro.
Cosa rischi
Per la valutazione mancante o non aggiornata (articolo 249, commi 1, 1-bis e 3) l’articolo 262, comma 1, lettera a, punisce il datore di lavoro con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda. La stessa pena vale, per datore di lavoro e dirigente, se non si individua l’amianto prima dei lavori, se manca la notifica, se si supera il valore limite o se si eseguono demolizioni e rimozioni senza i requisiti e il piano previsti (articolo 262, comma 2, lettera a).
Come lavora lo Studio
1. Verifica gratuita. Ci mandi l’anno di costruzione, le planimetrie se le hai e una descrizione dei lavori previsti, e ti diciamo cosa serve.
2. Sopralluogo gratuito. Censiamo i materiali sospetti: coperture, canne fumarie, serbatoi, pavimenti, controsoffitti, coibentazioni di tubazioni e caldaie.
3. Preventivo. Arriva dopo il sopralluogo, con le attività da fare e nessun impegno fino all’incarico.
4. Valutazione e consegna. Campionamenti eseguiti da personale con i requisiti del D.M. 14 maggio 1996 e analisi in laboratorio qualificato, valutazione dello stato di conservazione, programma di controllo e manutenzione per gli edifici, capitolo del DVR per le aziende e indicazioni sulla bonifica da affidare a un’impresa abilitata.
L’amianto è uno dei rischi trattati nella pagina sulle valutazioni dei rischi specifici. Per gli altri agenti chimici c’è la valutazione del rischio chimico.
Chiama lo 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.
Domande frequenti
C’è l’obbligo di rimuovere l’amianto?
Non per un materiale integro e non suscettibile di danneggiamento: per questi materiali il D.M. 6 settembre 1994 non prevede la bonifica, ma un controllo periodico. Il D.Lgs. 213/2025 ha però stabilito che, nelle attività lavorative con rischio di esposizione, la valutazione deve dare priorità alla rimozione rispetto a incapsulamento e confinamento (articolo 249, comma 1-bis). Negli edifici, lo stato del materiale e il programma di controllo dicono quando la bonifica diventa necessaria.
Come faccio a sapere se un materiale contiene amianto?
A occhio non si può. Serve il prelievo di un campione e l’analisi in laboratorio qualificato. Per gli edifici costruiti prima della legge 257/1992, prima dei lavori si raccolgono le informazioni disponibili e, se mancano, si fanno esaminare i materiali da un operatore qualificato (articolo 248).
Posso togliere da solo una piccola lastra o un vecchio vaso in cemento-amianto?
No. I lavori di demolizione o rimozione dell’amianto possono farli solo imprese in possesso dei requisiti di legge, con un piano di lavoro presentato all’organo di vigilanza (articolo 256).
Il condominio deve fare qualcosa se ha una copertura in amianto?
Sì: censire il materiale, valutarne lo stato di conservazione e, se l’amianto è presente, attuare il programma di controllo e manutenzione con un responsabile designato, come previsto dal D.M. 6 settembre 1994.
I lavoratori vanno formati sul rischio amianto?
Sì: l’articolo 258 chiede una formazione sufficiente e adeguata, a intervalli regolari, per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti. Lo Studio la eroga con il corso rischio amianto.