Piano operativo di sicurezza (POS) a Roma: il documento che l’impresa porta in cantiere

Chi lo redige, i contenuti minimi dell’Allegato XV, a chi si trasmette e le sanzioni. Redazione del piano operativo per il tuo cantiere: verifica gratuita entro 24/48 ore.

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Il piano operativo di sicurezza è il documento con cui un’impresa dichiara come lavorerà in un cantiere preciso: chi ci va, con quali macchine, con quali rischi e con quali misure. L’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008 lo definisce in una riga: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, con i contenuti dell’Allegato XV.

Le due parole che contano sono singolo cantiere. Un POS copiato da un altro lavoro, con un altro indirizzo e altre lavorazioni, è formalmente un POS e sostanzialmente niente.

Chi deve redigere il POS

L’articolo 96, comma 1, lettera g) lo mette a carico dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici. E chiude in partenza l’obiezione più comune, perché la norma aggiunge: anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti.

Quindi lo redige anche l’impresa individuale, anche quella che entra da sola, anche quando non c’è nessun coordinatore. Ogni impresa esecutrice ha il suo: in un cantiere con cinque imprese ci sono cinque POS, non uno.

Chi invece non lo redige

  • Il lavoratore autonomo. L’obbligo è del datore di lavoro; l’autonomo senza dipendenti non lo è e non redige il POS. L’articolo 94 gli chiede di adeguarsi alle indicazioni del coordinatore per l’esecuzione, e resta la verifica di idoneità tecnico-professionale a carico del committente.
  • Chi fa una mera fornitura. Il comma 1-bis dell’articolo 96 esclude espressamente le mere forniture di materiali o attrezzature: in quei casi si applica l’articolo 26, non il POS. È la risposta a chi consegna il calcestruzzo o noleggia una macchina senza montarla.

Quando è obbligatorio

Sempre, quando l’impresa entra in un cantiere temporaneo o mobile: cioè in uno dei lavori elencati nell’Allegato X, dalle costruzioni alle demolizioni, dalle manutenzioni alle opere di ingegneria civile. Non dipende dall’importo, non dipende dal numero di imprese e non dipende dal fatto che esista un piano di sicurezza e coordinamento.

Il PSC e il coordinatore della sicurezza arrivano quando le imprese esecutrici sono più di una, anche non contemporaneamente (articolo 90, commi 3 e 4). Il POS no: quello viaggia con l’impresa, non con il cantiere.

Cosa deve contenere: l’Allegato XV

Il punto 3.2.1 dell’Allegato XV elenca gli elementi minimi. Il POS ne contiene almeno questi:

  • i dati identificativi dell’impresa: datore di lavoro, sede legale e uffici di cantiere, attività e lavorazioni svolte in quel cantiere anche dai subaffidatari;
  • i nominativi degli addetti al pronto soccorso, all’antincendio e all’evacuazione, e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove eletto o designato;
  • i nominativi del medico competente ove previsto e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  • i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere, il numero e le qualifiche dei lavoratori;
  • le mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo;
  • la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  • l’elenco di ponteggi, ponti su ruote a torre e altre opere provvisionali di notevole importanza, macchine e impianti;
  • l’elenco delle sostanze e miscele pericolose con le relative schede di sicurezza;
  • l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • le misure preventive e protettive integrative rispetto al PSC, per i rischi delle proprie lavorazioni;
  • le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC;
  • l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
  • la documentazione su informazione e formazione dei lavoratori occupati in cantiere.

Un elemento che nell’elenco non c’è: i disegni esecutivi. Le tavole esplicative di progetto e la planimetria di cantiere sono contenuti del PSC, richiesti dall’articolo 100, comma 1. Il POS può allegare uno schema di layout se serve a spiegare una lavorazione, ma non è tenuto a contenere gli esecutivi dell’opera.

POS, PSC e DVR: tre documenti diversi

È la confusione più frequente, e l’articolo 96, comma 2 la scioglie: l’accettazione del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento degli obblighi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), dell’articolo 26 e dell’articolo 29, comma 3.

Tradotto: per quel cantiere il POS assolve la valutazione dei rischi. Non sostituisce il documento di valutazione dei rischi aziendale, che resta e riguarda tutta l’impresa; e non è il DUVRI, che vive fuori dai cantieri, nei contratti d’appalto dell’articolo 26. Il PSC lo scrive il coordinatore per il committente e riguarda il cantiere; il POS lo scrive l’impresa e riguarda se stessa.

Chi lo firma e a chi si trasmette

Lo firma il datore di lavoro dell’impresa esecutrice: è un atto suo, non del tecnico che lo compila materialmente. E non del coordinatore per l’esecuzione, che l’articolo 89, comma 1, lettera f) tiene separato dall’impresa — non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, né un suo dipendente, né l’RSPP da lui designato.

Il percorso è quello dell’articolo 101, comma 3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all’impresa affidataria; questa ne verifica la congruenza rispetto al proprio (articolo 97, comma 3, lettera b) e lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori iniziano dopo l’esito positivo delle verifiche, che vanno fatte tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione.

C’è poi un termine che quasi nessuno rispetta: l’articolo 100, comma 4 impone ai datori di lavoro delle imprese esecutrici di mettere copia del PSC e del POS a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

Le sanzioni

L’articolo 159 gradua tre casi, e vale la pena leggerli in fila perché la differenza è sostanziale.

  • POS non redatto: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.
  • POS non redatto in un cantiere con i rischi particolari dell’Allegato XI: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.847,69 a 11.390,71 euro. L’Allegato XI elenca dieci casi, e le soglie contano: seppellimento o sprofondamento oltre 1,5 metri e caduta dall’alto oltre 2 metri quando il rischio è aggravato dall’attività o dall’ambiente, ordigni bellici inesplosi rinvenuti durante gli scavi, sostanze chimiche o biologiche con sorveglianza sanitaria di legge, radiazioni ionizzanti con zone controllate, prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione, annegamento, pozzi e gallerie, lavori subacquei con respiratori, cassoni ad aria compressa, esplosivi, montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
  • POS redatto ma incompleto, cioè privo di uno o più elementi dell’Allegato XV: ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro.

La mancata trasmissione dell’articolo 101, commi 2 e 3 è punita in via amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro. Un POS fatto bene e consegnato tardi resta una violazione.

Come lavora lo Studio

Un POS si scrive dopo aver visto il cantiere e aver parlato con chi ci lavorerà: le lavorazioni reali, le macchine che l’impresa ha davvero, i subaffidamenti previsti, il PSC da recepire quando c’è. Da lì escono le misure integrative, che sono la parte che un ispettore legge per prima.

Lo Studio Tecnico di Ingegneria Ariete Lavoro e Sicurezza segue imprese, aziende e condomini a Roma dal 2013 e redige il piano operativo insieme al resto dei documenti dell’impresa, con lo stesso tecnico che segue il DVR e la formazione. Chi resta responsabile di cosa è spiegato nella pagina sulla consulenza sicurezza sul lavoro.

Domande frequenti

Il POS deve contenere i disegni esecutivi?

No. L’Allegato XV, punto 3.2.1 non li elenca fra i contenuti minimi. Le tavole esplicative di progetto e la planimetria di cantiere sono contenuti del piano di sicurezza e coordinamento (articolo 100, comma 1).

Serve il POS anche se l’impresa lavora da sola?

Sì. L’articolo 96, comma 1 lo dice espressamente: l’obbligo vale anche se in cantiere opera una sola impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti. Quello che manca, in quel caso, è il PSC.

Il lavoratore autonomo deve fare il POS?

No, perché non è datore di lavoro. L’articolo 94 gli impone di adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione, e il committente resta tenuto a verificarne l’idoneità tecnico-professionale con le modalità dell’Allegato XVII (articolo 90, comma 9, lettera a).

Quanto tempo prima va consegnato?

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori. L’affidataria e il coordinatore hanno fino a 15 giorni dalla ricezione per le verifiche, e i lavori partono solo dopo l’esito positivo: consegnarlo il giorno stesso significa fermare il cantiere.

Il POS sostituisce il DVR?

Solo per quel cantiere, e solo ai fini dell’articolo 17, comma 1, lettera a). Il documento di valutazione dei rischi dell’impresa resta obbligatorio e riguarda tutta l’attività.

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