La cucina di un ristorante in piena estate, fra forni, piastre e friggitrici. Una cella frigorifera dove gli addetti entrano ed escono decine di volte per turno. Un capannone con il tetto in lamiera che a luglio diventa un forno, un cantiere stradale sotto il sole, un open space dove metà dei dipendenti si lamenta del freddo dell’aria condizionata e l’altra metà del caldo. In ognuno di questi luoghi il datore di lavoro deve sapere se le condizioni termiche sono accettabili e cosa fare quando non lo sono: è il compito della valutazione del rischio microclima.
Il D.Lgs. 81/2008 mette il microclima fra gli agenti fisici (articolo 180) e ne rende obbligatoria la valutazione (articolo 181); i requisiti dei luoghi di lavoro stanno nell’Allegato IV, punto 1.9. Lo Studio Tecnico di Ingegneria Ariete Lavoro e Sicurezza la segue a Roma dal 2013, con lo stesso tecnico che cura il documento di valutazione dei rischi.
Cosa dice la legge
A differenza di rumore e vibrazioni, il microclima non ha un capo dedicato con valori limite: la legge chiede di valutarlo facendo riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi (articolo 181, comma 1). I requisiti di base sono quelli dell’Allegato IV, punto 1.9:
- aerazione: aria salubre in quantità sufficiente, preferibilmente da aperture naturali; impianti di condizionamento e ventilazione senza correnti d’aria fastidiose, controllati, puliti e sanificati periodicamente (punto 1.9.1);
- temperatura: adeguata all’organismo umano, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici, dell’umidità e del movimento dell’aria; finestre e vetrate che evitino un soleggiamento eccessivo (punto 1.9.2);
- protezioni localizzate: quando non conviene modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si proteggono i lavoratori con misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione (punto 1.9.2.5);
- umidità: nei locali industriali in cui l’aria si inumidisce per la lavorazione, va evitata per quanto possibile la formazione di nebbia (punto 1.9.3).
Ambienti moderati e ambienti severi
La valutazione parte da una domanda: in quel luogo esistono vincoli di produzione o ambientali che impediscono di raggiungere il comfort termico? La distinzione è quella proposta dal Portale Agenti Fisici, curato dall’Azienda USL Toscana Sud Est in collaborazione con l’INAIL, e decide il metodo:
- ambienti moderati, come uffici, negozi, laboratori: l’obiettivo è il comfort e si valuta con gli indici PMV e PPD della norma UNI EN ISO 7730, che stimano la sensazione termica media e la percentuale di persone insoddisfatte;
- ambienti severi caldi, come fonderie, cucine industriali, lavori all’aperto d’estate: l’obiettivo è la tutela della salute e si usa l’indice WBGT della UNI EN ISO 7243 e, quando serve un’analisi più dettagliata, il modello PHS della ISO 7933;
- ambienti severi freddi, come celle frigorifere e lavori all’aperto d’inverno: si calcola l’isolamento dell’abbigliamento richiesto, l’indice IREQ della UNI EN ISO 11079.
In tutti i casi servono quattro parametri ambientali, misurati con una centralina microclimatica (temperatura dell’aria, temperatura media radiante, umidità relativa, velocità dell’aria), e due parametri legati alla persona: il metabolismo, che dipende dall’attività svolta, e l’isolamento termico del vestiario. Va considerata con attenzione la presenza di lavoratori particolarmente sensibili, come le donne in gravidanza o chi assume farmaci che alterano la termoregolazione.
Il caldo estremo
Nei periodi di caldo intenso il rischio cambia di giorno in giorno. Il Portale Agenti Fisici raccomanda, per i lavori all’aperto, procedure scritte e lavoratori in grado di riconoscere i segni delle malattie da calore, come l’esaurimento e il colpo di calore, e di sapere cosa fare: davanti a un possibile colpo di calore si chiama subito il 118. Come indicazione tecnica dello Studio, per chi lavora all’aperto o in ambienti non climatizzati le misure che funzionano meglio sono organizzative: spostare le lavorazioni più pesanti nelle ore più fresche, pause in zone ombreggiate, acqua disponibile, turni a rotazione, sorveglianza reciproca fra colleghi. Il Ministero del Lavoro e le parti sociali hanno firmato un Protocollo quadro sulle misure di contenimento dei rischi legati alle emergenze climatiche, che è un riferimento per aziende e amministrazioni locali. Per lo stesso motivo, nei comparti esposti conviene scrivere queste misure nel DVR prima dell’estate, non quando arriva l’ondata di calore.
Ogni quanto si aggiorna
L’articolo 181, comma 2, chiede che la valutazione degli agenti fisici sia programmata ed effettuata almeno ogni quattro anni, da personale qualificato del servizio di prevenzione e protezione. Va aggiornata prima se cambiano locali, impianti di climatizzazione, lavorazioni o organizzazione, o se lo richiede la sorveglianza sanitaria.
Cosa rischi
Per la valutazione degli agenti fisici mancante o non aggiornata, l’articolo 219, comma 1, lettera a, punisce il datore di lavoro con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda. Se i luoghi di lavoro non rispettano i requisiti dell’Allegato IV, l’articolo 68, comma 1, lettera b, punisce datore di lavoro e dirigente con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda; più violazioni dei requisiti dello stesso gruppo valgono come una sola (comma 2).
Come lavora lo Studio
1. Verifica gratuita. Ci mandi il DVR attuale e ci descrivi locali, impianti e lavorazioni, e ti diciamo cosa manca.
2. Sopralluogo gratuito. Vediamo ambienti, fonti di calore o di freddo, impianti di climatizzazione, vetrate, abbigliamento e tempi di permanenza.
3. Preventivo. Arriva dopo il sopralluogo, con le attività da fare e nessun impegno fino all’incarico.
4. Valutazione e consegna. Classificazione degli ambienti, misure con centralina microclimatica dove servono, calcolo degli indici, misure tecniche e organizzative, procedure per il caldo e il freddo, e il capitolo che entra nel DVR, condiviso con il medico competente.
Il microclima si valuta spesso insieme agli altri agenti fisici: il rischio rumore e la valutazione del rischio vibrazioni. Tutti i rischi specifici sono nella pagina sulle valutazioni dei rischi specifici.
Chiama lo 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.
Domande frequenti
Esiste una temperatura minima o massima di legge negli uffici?
No. Il D.Lgs. 81/2008 chiede una temperatura adeguata all’organismo umano, tenendo conto del lavoro svolto, dell’umidità e del movimento dell’aria, ma non fissa un numero. Per valutarla negli ambienti moderati si usano gli indici della norma UNI EN ISO 7730.
La valutazione del microclima richiede sempre misure strumentali?
No. L’articolo 181, comma 3, consente al datore di lavoro di inserire nel documento una giustificazione secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata. Come indicazione tecnica dello Studio, è la strada corretta negli uffici con impianti in ordine e senza lamentele, purché motivata; negli ambienti severi, o dove ci sono disagi ricorrenti, le misure con centralina sono il modo per avere numeri difendibili.
Ogni quanti anni va rifatta la valutazione del microclima?
Almeno ogni quattro anni, come per tutti gli agenti fisici, e prima se cambiano locali, impianti o lavorazioni (articolo 181, comma 2).
Chi deve fare la valutazione?
Il datore di lavoro, che non può delegarla, con personale qualificato del servizio di prevenzione e protezione (articolo 181, comma 2), in collaborazione con il medico competente dove nominato (articolo 29, comma 1). Se in azienda manca il responsabile del servizio, lo Studio lo copre come RSPP esterno.
I lavoratori vanno formati sul microclima?
Sì, quando la valutazione individua un rischio, in particolare negli ambienti severi caldi o freddi. Lo Studio la eroga con il corso rischio microclima.