Un magazziniere che solleva colli da terra fino allo scaffale alto per tutto il turno. Un’addetta al confezionamento che ripete lo stesso gesto con le mani centinaia di volte all’ora, un operatore che spinge carrelli pieni su una rampa, un’infermiera che sposta i pazienti dal letto alla carrozzina. Oppure un nuovo imballo, più pesante o più ingombrante, che cambia da un giorno all’altro il lavoro di tutto il reparto. La risposta la dà la valutazione della movimentazione manuale dei carichi: è il capitolo che dice se quei gesti sono sostenibili per la schiena e per le braccia dei tuoi lavoratori, e cosa devi cambiare se non lo sono.
Il D.Lgs. 81/2008 la disciplina nel Titolo VI, articoli da 167 a 171, e nell’Allegato XXXIII. Lo Studio Tecnico di Ingegneria Ariete Lavoro e Sicurezza la segue a Roma dal 2013, con lo stesso tecnico che cura il documento di valutazione dei rischi.
Cos’è la movimentazione manuale dei carichi
Per la legge è ogni operazione di trasporto o sostegno di un carico fatta da uno o più lavoratori: sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare, quando per le caratteristiche del carico o per condizioni ergonomiche sfavorevoli comporta rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari (articolo 167). Le patologie da sovraccarico biomeccanico sono quelle delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari: non solo la schiena, ma anche spalle, gomiti, polsi e mani.
Cosa ti chiede la legge
L’articolo 168 mette gli obblighi in un ordine preciso:
- prima di tutto evitare la movimentazione manuale, con misure organizzative e mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche (comma 1);
- se non si può evitare, ridurre il rischio: organizzare i posti di lavoro, valutare le condizioni di sicurezza e salute, anche in fase di progettazione, e adottare le misure adeguate tenendo conto dell’Allegato XXXIII (comma 2);
- sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione e dei fattori individuali di rischio (comma 2, lettera d).
L’Allegato XXXIII elenca gli elementi da considerare insieme: le caratteristiche del carico (peso, ingombro, presa, distanza dal tronco), lo sforzo fisico richiesto (torsioni, movimenti bruschi, posizioni instabili), l’ambiente di lavoro (spazio, pavimento, dislivelli, temperatura e umidità) e le esigenze dell’attività (frequenza, durata, pause, distanze, ritmo imposto). E i fattori individuali: idoneità fisica, tenendo conto delle differenze di genere e di età, indumenti e calzature, formazione e addestramento.
I metodi: le norme ISO 11228
L’articolo 168, comma 3, dice che le norme tecniche sono i criteri di riferimento per la valutazione; l’Allegato XXXIII indica fra queste la serie ISO 11228, in tre parti:
- parte 1, sollevamento e trasporto: per il sollevamento si calcola un indice che confronta il peso reale con il peso raccomandato per quella postazione, tenendo conto di altezza, distanza, torsione, presa, frequenza e durata. È il metodo derivato dal NIOSH;
- parte 2, traino e spinta: si confrontano le forze necessarie per avviare e mantenere in movimento carrelli, transpallet manuali e contenitori con valori di riferimento per distanza e frequenza;
- parte 3, movimenti ripetuti degli arti superiori: per i compiti con cicli brevi e ripetitivi, come confezionamento, assemblaggio e cassa, si usa di solito il metodo OCRA, che pesa frequenza, forza, posture, recupero e fattori complementari.
Il risultato colloca ogni compito in una fascia di rischio. Per il sollevamento, secondo le indicazioni tecniche dell’INAIL, un indice fino a 0,85 indica un rischio trascurabile, fra 0,85 e 1 una zona da tenere sotto controllo, oltre 1 un rischio presente da ridurre. La fascia dice dove intervenire: altezza dei piani, peso dei colli, ausili, rotazione fra mansioni, pause, organizzazione dei turni.
I 25 chili non sono una soglia
Una delle convinzioni più diffuse è che sotto un certo peso, i famosi 25 chili, non ci sia rischio. Non è così: il Titolo VI non fissa un peso limite, e il peso di riferimento della norma tecnica cambia con età e sesso del lavoratore. Applicando il calcolo della norma, un carico di 10 chili sollevato da terra, lontano dal corpo, con il tronco ruotato e molte volte all’ora può dare un indice di rischio più alto di uno da 20 chili preso all’altezza della vita e sollevato di rado. Per questo serve il calcolo per ciascun compito, non un numero sul cartello.
Ogni quanto si aggiorna
Il Titolo VI non fissa un numero di anni. Valgono le regole generali dell’articolo 29, comma 3: la valutazione si rifà quando cambiano in modo significativo il processo produttivo o l’organizzazione del lavoro, dopo infortuni significativi o quando lo richiedono i risultati della sorveglianza sanitaria. In pratica: nuovi prodotti o imballi, nuove postazioni o scaffalature, ritmi diversi, un lavoratore con limitazioni dell’idoneità.
Cosa rischi
Se il datore di lavoro o il dirigente non evitano o non riducono il rischio, e quindi anche se manca la valutazione prevista dall’articolo 168, comma 2, l’articolo 170, comma 1, lettera a, prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda. Per la mancata informazione e formazione dei lavoratori (articolo 169, comma 1) la lettera b prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda.
Come lavora lo Studio
1. Verifica gratuita. Ci mandi il DVR attuale e ci descrivi mansioni, carichi e postazioni, e ti diciamo cosa manca.
2. Sopralluogo gratuito. Vediamo i compiti mentre si svolgono: pesi, altezze, distanze, frequenze, carrelli, gesti ripetuti.
3. Preventivo. Arriva dopo il sopralluogo, con le attività da fare e nessun impegno fino all’incarico.
4. Valutazione e consegna. Analisi compito per compito con i metodi della serie ISO 11228, fasce di rischio per mansione, misure correttive su postazioni, ausili e organizzazione, e il capitolo che entra nel DVR, condiviso con il medico competente.
La movimentazione dei carichi è uno dei rischi trattati nella pagina sulle valutazioni dei rischi specifici, insieme alla valutazione del rischio vibrazioni, al rischio rumore e alla valutazione del rischio chimico.
Chiama lo 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.
Domande frequenti
Qual è il peso massimo che un lavoratore può sollevare?
Il D.Lgs. 81/2008 non fissa un peso massimo valido per tutti. Il peso accettabile dipende da come si solleva: altezza, distanza dal corpo, torsione, presa, frequenza e durata. Lo si ricava con il calcolo previsto dalla norma ISO 11228-1 per ciascun compito.
Anche in ufficio va valutata la movimentazione dei carichi?
Va considerata come ogni altro rischio. Se i lavoratori movimentano solo pesi occasionali e leggeri, l’esito può essere un rischio non significativo, ma va scritto nel documento con la motivazione.
Cos’è il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori?
È il rischio per spalle, gomiti, polsi e mani dovuto a gesti ripetuti, forza e posture scomode mantenute a lungo. Si valuta con la norma ISO 11228-3, di solito con il metodo OCRA, nei compiti a ciclo breve come confezionamento, assemblaggio e cassa.
Chi deve fare la valutazione?
Il datore di lavoro, che non può delegarla, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, dove nominato (articolo 29, comma 1). Se in azienda manca il responsabile del servizio, lo Studio lo copre come RSPP esterno.
I lavoratori vanno formati sulla movimentazione dei carichi?
Sì: l’articolo 169 chiede informazioni sul peso e sulle caratteristiche del carico, formazione sui rischi e sulle modalità corrette, e addestramento sulle manovre. Lo Studio la eroga con il corso movimentazione manuale dei carichi.