Valutazione del rischio rumore a Roma: le soglie, la misura e gli obblighi

I valori di azione e il valore limite, quando si misura, i DPI uditivi e la sorveglianza sanitaria. Fonometrie a Roma: verifica gratuita entro 24/48 ore.

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La valutazione del rischio rumore non si fa a occhio e non si copia da un’azienda simile: o i livelli si misurano, o si dimostra con un ragionamento tecnico che restano sotto la prima soglia. Il D.Lgs. 81/2008 la disciplina nel Titolo VIII, Capo II, articoli da 187 a 198.

I tre valori che decidono tutto

L’articolo 189 fissa tre soglie, e ogni soglia fa scattare obblighi diversi. Si leggono su due grandezze insieme: il livello di esposizione giornaliera (LEX,8h) e la pressione acustica di picco (ppeak).

  • Valori inferiori di azione: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa, cioè 135 dB(C).
  • Valori superiori di azione: LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa, cioè 137 dB(C).
  • Valori limite di esposizione: LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa, cioè 140 dB(C).

La differenza fra i primi due e il terzo è sostanziale. I valori di azione sono soglie che fanno scattare misure; il valore limite non si può superare, e nel verificarlo si tiene conto dell’attenuazione dei dispositivi di protezione indossati dal lavoratore. Nei valori di azione, no: quelli si misurano all’orecchio scoperto.

Cosa deve fare il datore di lavoro fra 80 e 85 dB(A)

È la domanda più frequente, e la risposta sta nell’articolo 193, comma 1, lettera a): superati i valori inferiori di azione, il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione dell’udito. Metterli a disposizione, non imporli.

In quella fascia scattano anche l’informazione e la formazione dei lavoratori sui rischi del rumore — l’articolo 195 le impone per chi è esposto a valori uguali o superiori a quelli inferiori di azione — e la sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore, quando il medico competente ne confermi l’opportunità (articolo 196, comma 2).

Sopra 85 dB(A)

Cambia il verbo, e cambia tutto. L’articolo 193, comma 1, lettera b) dice che il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino i DPI dell’udito: non più una disponibilità, un obbligo d’uso da far rispettare. E la sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa motivata dal medico competente nel documento di valutazione (articolo 196, comma 1).

Si aggiungono il programma di misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione e la segnalazione e delimitazione delle aree dove i valori superiori possono essere oltrepassati, con accesso limitato quando è tecnicamente possibile.

Quando si misura e chi può farlo

L’articolo 190, comma 2 è chiaro: se dalla valutazione può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore, e i risultati finiscono nel documento di valutazione. Dove non c’è quel fondato dubbio la misura non è obbligatoria, ma la valutazione va comunque motivata: il silenzio non è una giustificazione.

Il comma 3 aggiunge il criterio tecnico: metodi e strumentazioni adeguati alle caratteristiche del rumore, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali, secondo le indicazioni delle norme tecniche. La campionatura è ammessa, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore — ed è qui che si gioca la qualità di una fonometria: mezz’ora di misura su una lavorazione che non è quella tipica produce un numero, non una valutazione.

Chi la esegue lo dice l’articolo 181, comma 2: personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione, in possesso di specifiche conoscenze in materia. Non serve l’iscrizione a un albo o a un elenco: serve saperlo fare e poterlo dimostrare.

Ogni quanto si rifà

La valutazione dei rischi da agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale (articolo 181, comma 2). Va però aggiornata prima ogni volta che intervengono mutamenti che potrebbero renderla obsoleta — una macchina nuova, un ciclo cambiato, un reparto spostato — o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne rendano necessaria la revisione.

Che cos’è il livello di esposizione giornaliera

L’articolo 188 lo definisce come il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, secondo la norma ISO 1999:1990. Comprende tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo.

Non è quindi il rumore della macchina più rumorosa: è la dose che il lavoratore accumula in otto ore. Un picco altissimo per pochi secondi e un ronzio costante per un turno intero possono dare lo stesso LEX,8h, ed è il motivo per cui la pressione acustica di picco viene valutata a parte, come grandezza autonoma.

Quando l’esposizione varia molto da un giorno all’altro, l’articolo 189, comma 2 consente di usare il livello di esposizione settimanale al posto di quello giornaliero, a due condizioni: che non ecceda comunque gli 87 dB(A) e che siano adottate misure adeguate a ridurre al minimo i rischi.

DPI uditivi e attenuazione

La scelta dei protettori auricolari non è libera. L’articolo 193 impone di sceglierli in modo da eliminare il rischio per l’udito o ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, e di verificarne l’efficacia.

Sull’attenuazione la norma è netta e spesso fraintesa: se ne tiene conto solo per valutare l’efficienza dei DPI e il rispetto del valore limite di esposizione. Un tappo con 30 dB di attenuazione non abbassa il livello di esposizione dell’ambiente e non fa rientrare l’azienda sotto i valori di azione: quelle soglie restano quelle misurate. L’eccesso di attenuazione, oltretutto, è un difetto — isola il lavoratore dai segnali di avvertimento, che l’articolo 190 chiede espressamente di considerare nella valutazione.

La priorità resta l’articolo 192: prima si elimina o riduce il rumore alla fonte — metodi di lavoro diversi, attrezzature meno rumorose, schermature e involucri fonoassorbenti, smorzamento del rumore strutturale, manutenzione, organizzazione dei turni — e solo dopo si arriva ai dispositivi di protezione individuale.

Le sanzioni

L’articolo 219, comma 2, lettera a) punisce il datore di lavoro e il dirigente con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione dell’articolo 193, comma 1 (fornitura e uso dei DPI uditivi), dell’articolo 195 (informazione e formazione) e dell’articolo 196 (sorveglianza sanitaria).

La valutazione omessa o incompleta ricade invece sull’articolo 181 e, a monte, sull’obbligo indelegabile dell’articolo 17, comma 1, lettera a): la valutazione di tutti i rischi con l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

Come lavora lo Studio

Le fonometrie le esegue direttamente il tecnico dello Studio, con fonometro proprio: si concorda la giornata in cui le lavorazioni sono quelle tipiche, si misurano i gruppi omogenei reali e non le postazioni sulla carta, e il rapporto entra nel documento di valutazione con i tempi di esposizione, i gruppi, i DPI scelti e il confronto con le tre soglie.

Lo Studio Tecnico di Ingegneria Ariete Lavoro e Sicurezza segue aziende, condomini e privati a Roma dal 2013. Il rumore è uno dei rischi specifici trattati nella pagina sulle valutazioni dei rischi specifici, insieme a vibrazioni, microclima, chimico e movimentazione manuale dei carichi.

Domande frequenti

Se il rumore supera 80 dB(A) medi sulle otto ore, cosa deve fare il datore di lavoro?

Mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione dell’udito, informarli e formarli sul rischio, e attivare la sorveglianza sanitaria per chi la richiede se il medico competente ne conferma l’opportunità. L’obbligo d’uso dei DPI scatta invece a 85 dB(A).

La valutazione del rumore si può fare senza misurare?

Sì, ma solo se non può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione siano superabili, e la conclusione va motivata nel documento con dati verificabili: schede di emissione delle attrezzature, tempi di esposizione, confronti di letteratura. Se il dubbio c’è, l’articolo 190, comma 2 impone la misura.

Ogni quanto va rifatta la fonometria?

Almeno ogni quattro anni, e prima se cambia qualcosa che possa renderla obsoleta o se la sorveglianza sanitaria lo rende necessario. Non esiste una scadenza annuale generalizzata.

L’attenuazione dei tappi fa scendere sotto i valori di azione?

No. Se ne tiene conto solo per valutare l’efficienza dei DPI e il rispetto del valore limite di 87 dB(A). I valori di azione si confrontano con l’esposizione misurata, senza protezione.

Serve un professionista iscritto a un elenco per fare la fonometria?

No. L’articolo 181, comma 2 chiede personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione con specifiche conoscenze in materia: è un requisito di competenza dimostrabile, non di iscrizione a un albo o a un registro.

Il rumore va valutato anche in ufficio?

Il rischio va sempre valutato, ma in un ufficio la conclusione ragionevole è quasi sempre che i valori inferiori di azione non sono superabili, e in quel caso la misura non serve. Quello che serve è che il documento lo dica e spieghi perché.

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