Medico competente a Roma: sorveglianza sanitaria per la tua azienda

Medico competente a Roma e provincia: nomina, protocollo sanitario, visite e giudizi di idoneità, coordinati con DVR e RSPP da un solo referente. Verifica gratuita entro 24/48 ore.

Studio Tecnico di Ingegneria a Roma dal 2013 · Sopralluogo gratuito · Un solo referente tecnico

Hai assunto un operaio e il consulente del lavoro ti chiede il giudizio di idoneità prima del primo giorno. I tuoi impiegati stanno al computer tutto il giorno e nessuno ha mai fatto una visita. L’ispettore ha chiesto la nomina del medico competente e tu non sai nemmeno se ti serve. La sorveglianza sanitaria non è un optional del DVR: quando la valutazione dei rischi la prevede, il datore di lavoro deve nominare il medico competente e mandare i lavoratori a visita nei tempi del protocollo.

Lo Studio ti mette a disposizione il medico competente a Roma e provincia, con i titoli dell’art. 38 e l’iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della Salute, e tiene insieme tutto il resto: la valutazione dei rischi che decide chi va a visita, il protocollo sanitario, il calendario delle scadenze, la riunione periodica e il sopralluogo annuale, con un solo referente per te.

Quando è obbligatorio nominare il medico competente

La nomina è un obbligo del datore di lavoro “nei casi previsti dal presente decreto legislativo” (art. 18, comma 1, lettera a), cioè quando la valutazione dei rischi individua un’esposizione per cui la legge prescrive la sorveglianza sanitaria (art. 41, comma 1). I casi più comuni nelle aziende romane: videoterminali per almeno venti ore settimanali (artt. 173 e 176); movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi (art. 168, comma 2, lettera d); rumore sopra 85 dB(A) (art. 196) e vibrazioni sopra i valori di azione (art. 204); agenti chimici con rischio non irrilevante, cancerogeni e biologici (artt. 229, 242 e 279); mansioni a rischio per alcol e sostanze stupefacenti, come autisti e carrellisti; lavoro notturno, con controlli almeno biennali (art. 14 del D.Lgs. 66/2003). Il numero dei dipendenti non conta: basta un solo lavoratore esposto. Non conta la nomina se poi i lavoratori non vanno a visita: inviarli entro le scadenze del programma è un obbligo separato (art. 18, comma 1, lettera g).

Cosa fa il medico competente

I compiti sono nell’art. 25. Collabora con il datore di lavoro e con l’RSPP alla valutazione dei rischi e all’organizzazione del primo soccorso; programma la sorveglianza sanitaria con protocolli definiti in funzione dei rischi specifici; istituisce e custodisce la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore; visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno; comunica i risultati anonimi collettivi nella riunione periodica (art. 35); informa i lavoratori sul significato delle visite e, dal 2025, sull’importanza degli screening oncologici. Ogni anno, entro il primo trimestre, trasmette alla ASL i dati aggregati dell’Allegato 3B (art. 40). Se ha un impedimento, comunica per iscritto un sostituto con gli stessi requisiti.

Le visite e i giudizi di idoneità

L’art. 41 elenca le visite: preventiva, anche in fase preassuntiva; periodica, di norma una volta l’anno salvo diversa cadenza fissata dal medico o dalla norma (per i videoterminali biennale sopra i cinquant’anni o con prescrizioni, altrimenti quinquennale); su richiesta del lavoratore, se correlata ai rischi; al cambio di mansione; alla cessazione nei casi previsti; prima della ripresa dopo un’assenza per malattia superiore a sessanta giorni, se il medico la ritiene necessaria; e, dal 31 dicembre 2025, la visita prima o durante il turno quando c’è ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, nelle attività a elevato rischio di infortuni (lettera e-quater). Le visite e gli esami mirati al rischio sono a spese del datore di lavoro (comma 4) e non possono servire ad accertare la gravidanza (comma 3). Il giudizio, scritto e consegnato in copia al lavoratore e al datore di lavoro, è di idoneità, idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente (commi 6 e 6-bis); si può impugnare alla ASL entro trenta giorni (comma 9).

Chi può fare il medico competente

Solo un medico con i titoli dell’art. 38: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori, docenza nelle stesse discipline, oppure igiene e medicina preventiva o medicina legale con il percorso formativo aggiuntivo; tutti con l’aggiornamento ECM per almeno il 70 per cento in medicina del lavoro e l’iscrizione nell’elenco nazionale, che il Ministero verifica periodicamente. Può operare come libero professionista, come dipendente o collaboratore di una struttura convenzionata, o come dipendente dell’azienda (art. 39, comma 2); il datore di lavoro deve garantirgli l’autonomia (comma 4). Nelle aziende con più sedi si possono nominare più medici con un coordinatore (comma 6).

Cosa rischi senza medico competente

La mancata nomina nei casi obbligatori è un reato del datore di lavoro: arresto da due a quattro mesi o ammenda (art. 55, comma 5, lettera d). Non inviare i lavoratori alle visite nei tempi del protocollo costa un’ammenda (lettera e); far fare visite vietate, come quelle per accertare la gravidanza, una sanzione amministrativa (lettera f). Il lavoratore che rifiuta i controlli sanitari viola a sua volta l’art. 20, comma 2, lettera i. Cercare un medico competente a Roma dopo la visita ispettiva costa più di nominarlo prima; e in caso di malattia professionale, senza cartelle sanitarie e giudizi di idoneità l’azienda non ha nulla con cui dimostrare di aver sorvegliato la salute di chi lavorava.

Come lavoriamo

1. Verifica gratuita. Ci dici che attività fai e quali mansioni hai: ti diciamo se la nomina è obbligatoria e per quali lavoratori.
2. Sopralluogo gratuito. Un tecnico vede i reparti e il DVR; se serve, integra la valutazione dei rischi specifici che il medico userà per il protocollo.
3. Nomina e protocollo. Lettera di nomina, protocollo sanitario per mansione, calendario delle visite preventive e periodiche, cartelle sanitarie.
4. Visite e scadenze. Visite in azienda o nello studio medico, giudizi di idoneità consegnati, sopralluogo annuale, riunione periodica con RSPP e RLS, comunicazione dell’Allegato 3B; lo Studio ti avvisa prima di ogni scadenza e coordina il medico con la formazione dei lavoratori e con gli addetti al primo soccorso.

Chiama 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.

Domande frequenti

Un ufficio con soli impiegati deve nominare il medico competente?

Sì, se usano il videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali (art. 173): la sorveglianza sanitaria dell’art. 176 vale anche per un solo addetto.

La visita preassuntiva è obbligatoria?

La visita preventiva è obbligatoria prima di adibire il lavoratore alla mansione a rischio; può essere fatta in fase preassuntiva (art. 41, comma 2, lettera a). Il medico chiede al lavoratore la cartella sanitaria del rapporto precedente per non ripetere esami inutili (art. 25, lettera e-bis).

Chi paga le visite?

Il datore di lavoro, comprese le analisi e gli accertamenti mirati al rischio prescritti dal medico (art. 41, comma 4).

Il medico competente deve venire in azienda?

Sì: visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o con cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che va annotata nel DVR (art. 25, lettera l).

Cosa succede se un lavoratore risulta non idoneo?

Il datore di lavoro attua le prescrizioni o le limitazioni del giudizio e, in caso di inidoneità alla mansione, lo adibisce dove possibile a mansioni equivalenti o inferiori conservando la retribuzione (art. 42). Il lavoratore e l’azienda possono fare ricorso alla ASL entro trenta giorni.

Parla direttamente con lo Studio

Un referente tecnico dedicato, dal sopralluogo alla chiusura della pratica.