Valutazione del rischio legionella a Roma: obblighi e analisi

Strutture, impianti e campionamenti secondo D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 18/2023. A Roma, verifica gratuita entro 24/48 ore.

Studio Tecnico di Ingegneria a Roma dal 2013 · Sopralluogo gratuito · Un solo referente tecnico

Un albergo con camere chiuse per settimane e docce che nessuno apre. Una RSA con un impianto dell’acqua calda vecchio di trent’anni. Una palestra con gli spogliatoi pieni la sera e vuoti la domenica, una mensa aziendale, un’azienda con una torre evaporativa sul tetto. Oppure un caso di legionellosi segnalato dall’ASL fra gli ospiti o i dipendenti. La risposta parte sempre dalla valutazione del rischio legionella: è il documento che dice dove i batteri possono proliferare nei tuoi impianti, chi può respirarli e cosa devi fare per impedirlo.

Le regole stanno in tre testi: il D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori, il D.Lgs. 18/2023 per l’acqua distribuita negli edifici e le Linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della legionellosi. Lo Studio Tecnico di Ingegneria Ariete Lavoro e Sicurezza segue la valutazione a Roma dal 2013, con lo stesso tecnico che cura il documento di valutazione dei rischi.

Come si prende la legionella

La legionella vive nell’acqua e si moltiplica dove l’acqua ristagna in un certo intervallo di temperatura: tubazioni con poco flusso, rami morti, serbatoi di accumulo, rompigetto e soffioni incrostati, torri evaporative, unità di trattamento aria con vasche di condensa. Non si prende bevendo: si prende respirando le goccioline d’acqua nebulizzate da docce, idromassaggi, fontane, impianti di raffreddamento e lavaggi a pressione. Per questo il rischio riguarda sia i lavoratori sia chi frequenta la struttura: ospiti, pazienti, clienti, studenti.

Cosa ti chiede la legge

Se hai lavoratori: il rischio biologico

La legionella è un agente biologico del gruppo 2 dell’Allegato XLVI. Il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 si applica a tutte le attività in cui c’è rischio di esposizione ad agenti biologici (articolo 266). L’articolo 271 chiede al datore di lavoro di valutare il rischio partendo dalla classificazione dell’agente, dalle malattie che può causare e dal modo in cui si lavora, e di integrare il documento di valutazione con le fasi di lavoro a rischio, il numero di lavoratori esposti e le misure adottate (comma 5).

Le Linee guida nazionali lo ricordano in modo esplicito: ogni datore di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/2008, deve considerare che il rischio di legionellosi può riguardare i propri lavoratori e chi frequenta i suoi siti. E citano categorie con casi documentati: manutentori di torri evaporative e impianti idrici, addetti agli impianti di depurazione, giardinieri, operatori ecologici che lavano le strade con acqua a pressione, addetti agli autolavaggi.

Se gestisci una struttura prioritaria: l’acqua negli edifici

L’articolo 9 del D.Lgs. 18/2023 obbliga il gestore della distribuzione idrica interna a fare la valutazione e gestione del rischio dell’impianto che va dal punto di consegna dell’acqua ai rubinetti, nelle strutture prioritarie elencate nell’Allegato VIII. Il gestore è il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o chiunque sia responsabile dell’impianto, anche per delega o appalto (articolo 2).

L’Allegato VIII divide le strutture in classi:

  • A: strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali con ricovero;
  • B: le stesse strutture senza ricovero;
  • C: alberghi, campeggi, stazioni, aeroporti, e la ristorazione pubblica e collettiva, comprese le mense aziendali e scolastiche;
  • D: caserme, scuole con strutture sportive, palestre, centri sportivi, fitness, SPA e wellness, stabilimenti balneari, piscine con giochi, parchi acquatici e a tema.

Per ogni classe il decreto indica cosa fare. In tutte va individuato il gestore. Poi serve il piano di sicurezza dell’acqua nella classe A, il piano di autocontrollo degli impianti idrici nelle classi B e C, almeno un piano di verifica con monitoraggio dell’acqua nella classe D, sempre con controllo minimo su piombo e legionella. In alberghi, campeggi, stazioni e aeroporti il piano può stare dentro il DVR o il piano HACCP; nelle mense può integrare il piano HACCP. Il metodo è quello del Rapporto ISTISAN 22/32 dell’Istituto Superiore di Sanità, richiamato dallo stesso articolo 9.

E il condominio?

Il condominio non è fra le strutture prioritarie dell’Allegato VIII. Le Linee guida nazionali richiamano però le stesse misure di controllo anche per i condomini con impianto idrico-sanitario centralizzato. Se poi il condominio ha un portiere o altri dipendenti, per loro valgono le regole del D.Lgs. 81/2008.

Cosa contiene la valutazione

Le Linee guida dividono il lavoro in tre fasi collegate:

  • valutazione del rischio: sopralluogo sugli impianti idrici e aeraulici, individuazione dei punti critici e delle persone esposte;
  • gestione del rischio: interventi e procedure per eliminare o contenere i punti critici, con un piano scritto di controllo e manutenzione;
  • comunicazione del rischio: informazione e formazione di chi gestisce gli impianti, di chi li controlla e di chi è esposto.

La lista di controllo allegata alle Linee guida è solo un primo passo: non sostituisce la valutazione completa. Dalla valutazione nascono il piano dei campionamenti, con analisi in laboratorio accreditato per la ricerca della legionella, e le misure sull’impianto: temperature dell’acqua calda e fredda, eliminazione dei rami morti, flussaggio dei punti poco usati, pulizia e disinfezione di serbatoi, soffioni e rompigetto, manutenzione di torri e unità di trattamento aria, registro degli interventi.

Per gli impianti idro-sanitari le Linee guida indicano alcune misure di controllo che tutti i gestori di strutture sanitarie, ricettive, termali, collettive e industriali devono garantire. Fra queste: l’acqua fredda non dovrebbe superare i 20 °C; i serbatoi dell’acqua fredda vanno ispezionati e disinfettati almeno una volta l’anno; bollitori e accumuli dell’acqua calda vanno svuotati e disinfettati almeno due volte l’anno.

Ogni quanto si aggiorna

Per i lavoratori, l’articolo 271, comma 3, impone di rifare la valutazione quando cambia in modo significativo l’attività e comunque trascorsi tre anni dall’ultima. Le Linee guida chiedono ai gestori delle strutture ricettive di rivederla almeno ogni due anni, preferibilmente ogni anno, e ogni volta che la situazione cambia: lavori sull’impianto, risultati delle analisi che richiedono un intervento. Ogni revisione va documentata.

Cosa rischi

Se manca la valutazione del rischio biologico, l’articolo 282, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 punisce il datore di lavoro con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda; la stessa sanzione vale per la valutazione non aggiornata e per il documento incompleto (articolo 271, commi 1, 3 e 5). Per le strutture prioritarie, l’articolo 23, comma 1, lettera g, del D.Lgs. 18/2023 prevede una sanzione amministrativa per chi non attua la valutazione e gestione del rischio dell’impianto idrico interno. A queste si aggiunge la responsabilità civile e penale se un ospite o un lavoratore si ammala.

Come lavora lo Studio

1. Verifica gratuita. Ci mandi il DVR attuale e ci descrivi la struttura e gli impianti, e ti diciamo cosa ti chiede la norma nel tuo caso.
2. Sopralluogo gratuito. Vediamo centrale termica, accumuli, tubazioni, punti d’uso, docce, torri e unità di trattamento aria.
3. Preventivo. Arriva dopo il sopralluogo, con le attività da fare e nessun impegno fino all’incarico.
4. Valutazione e consegna. Analisi dei punti critici, piano dei campionamenti con analisi in laboratorio accreditato, misure correttive, piano di controllo e manutenzione e il capitolo che entra nel DVR, condiviso con il medico competente.

La legionella è uno dei rischi trattati nella pagina sulle valutazioni dei rischi specifici, insieme alla valutazione del rischio chimico e alla valutazione dello stress lavoro-correlato.

Chiama lo 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.

Domande frequenti

La valutazione del rischio legionella è obbligatoria per tutte le aziende?

Ogni datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compreso quello biologico quando c’è possibilità di esposizione (articoli 266 e 271 del D.Lgs. 81/2008). Se in azienda non ci sono impianti o lavorazioni che producono aerosol d’acqua, l’esito può essere un rischio non rilevante, ma va scritto nel documento con la motivazione. L’obbligo specifico dell’articolo 9 del D.Lgs. 18/2023 riguarda invece solo le strutture prioritarie dell’Allegato VIII.

Basta fare le analisi dell’acqua?

No. Le analisi sono uno strumento di verifica: senza la valutazione degli impianti non dicono dove intervenire né quante analisi servono e dove. Le Linee guida chiedono prima la valutazione, poi il piano di campionamento.

Chi è il gestore della distribuzione idrica interna?

Il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto responsabile dell’impianto idrico interno, anche se delegato o appaltato (articolo 2 del D.Lgs. 18/2023). Nelle strutture prioritarie va individuato per nome.

Chi deve fare la valutazione?

Per i lavoratori, il datore di lavoro, che non può delegarla, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, dove nominato (articolo 29, comma 1). Per le strutture turistico-ricettive le Linee guida indicano di affidarla a figure con esperienza specifica in materia, come igienisti, microbiologi o ingegneri. Se in azienda manca il responsabile del servizio, lo Studio lo copre come RSPP esterno.

I lavoratori vanno formati sul rischio legionella?

Sì, quando la valutazione individua il rischio: informazione e formazione devono coprire i rischi presenti in azienda. Lo Studio la eroga con il corso rischio legionella.

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