Valutazione dello stress lavoro-correlato a Roma: fasi e obblighi

Valutazione preliminare, misure e approfondimento secondo il D.Lgs. 81/2008. A Roma, verifica gratuita entro 24/48 ore.

Studio Tecnico di Ingegneria a Roma dal 2013 · Sopralluogo gratuito · Un solo referente tecnico

Un reparto dove le assenze per malattia continuano a crescere. Un ufficio con un ricambio di personale che non si ferma, un call center con ritmi e turni pesanti, segnalazioni formali dei lavoratori che si ripetono. Oppure un rappresentante dei lavoratori che chiede come è stato valutato lo stress, e nel documento c’è solo una riga con scritto “rischio basso”. In tutti questi casi la valutazione dello stress lavoro-correlato è un obbligo preciso, con un percorso fissato e dati da raccogliere.

L’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 mette fra i rischi da valutare anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato. Lo Studio Tecnico di Ingegneria Ariete Lavoro e Sicurezza la segue a Roma dal 2013, anche come valutazione a sé, con lo stesso tecnico che cura il documento di valutazione dei rischi.

Cosa ti chiede la legge

L’obbligo riguarda ogni datore di lavoro, pubblico o privato, e tutti i lavoratori, dirigenti e preposti compresi. Il comma 1-bis dell’articolo 28 stabilisce che la valutazione si fa nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente, diffuse con la lettera circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010. Quelle indicazioni sono il livello minimo: un percorso in fasi, per gruppi omogenei di lavoratori, basato su indicatori oggettivi e verificabili.

La valutazione non si fa sulle singole persone ma sui gruppi omogenei: chi lavora a turni, chi fa la stessa mansione, chi sta nello stesso reparto o nella stessa sede. I criteri con cui si formano i gruppi vanno scritti nel documento.

La valutazione preliminare

È la fase obbligatoria per tutti. Si raccolgono indicatori in tre famiglie:

  • eventi sentinella: indici infortunistici, assenze per malattia, ricambio del personale, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, lamentele formali e ricorrenti dei lavoratori;
  • contenuto del lavoro: ambiente e attrezzature, carichi e ritmi, orari e turni, corrispondenza fra competenze e richieste;
  • contesto del lavoro: ruolo nell’organizzazione, autonomia decisionale, conflitti, sviluppo di carriera, comunicazione.

Sui fattori di contenuto e di contesto vanno sentiti i lavoratori o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Gli eventi sentinella si leggono sui dati aziendali, confrontati nel tempo.

Cosa succede dopo

Se non emergono elementi di rischio, l’esito si riporta nel DVR e si prevede un piano di monitoraggio. Se il rischio emerge, si pianificano e si adottano misure correttive: interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi o formativi. Se quelle misure si rivelano inefficaci, si passa alla seconda fase.

La valutazione approfondita

Qui si misura la percezione dei lavoratori sugli stessi fattori, gruppo per gruppo, con questionari, focus group o interviste. Nelle aziende più grandi si può lavorare su un campione rappresentativo; nelle imprese fino a cinque lavoratori la si può svolgere con riunioni dedicate, in cui si individuano e si verificano le soluzioni insieme.

Lo strumento più usato per entrambe le fasi è la metodologia dell’INAIL: una lista di controllo per la valutazione preliminare, che colloca ogni gruppo in un livello di rischio non rilevante, medio o alto, e un questionario per quella approfondita. Il percorso parte da un gruppo di gestione, con datore di lavoro, RSPP, medico competente e rappresentante dei lavoratori, che pianifica attività e tempi.

Nella lista di controllo INAIL gli eventi sentinella sono dieci indicatori aziendali, fra cui infortuni, assenze per malattia, ferie non godute, rotazione del personale, procedimenti disciplinari, richieste di visita straordinaria al medico competente e segnalazioni formali dei lavoratori: per ciascuno conta l’andamento negli ultimi anni, in diminuzione, stabile o in aumento. Il contenuto del lavoro si legge su quattro dimensioni (ambiente e attrezzature, pianificazione dei compiti, carico e ritmo, orario) e il contesto su sei (funzione e cultura organizzativa, ruolo, evoluzione della carriera, autonomia decisionale, rapporti interpersonali, interfaccia casa-lavoro). È un riferimento tecnico, non un obbligo di legge: la legge chiede un percorso coerente con le indicazioni della Commissione consultiva.

Ogni quanto si aggiorna

La legge non fissa un numero di anni. Valgono le regole generali dell’articolo 29, comma 3: la valutazione si rifà quando cambiano in modo significativo il processo produttivo o l’organizzazione del lavoro, dopo infortuni significativi o quando lo richiedono i risultati della sorveglianza sanitaria. Fra una valutazione e l’altra il piano di monitoraggio tiene d’occhio gli eventi sentinella. La metodologia INAIL suggerisce comunque di ripetere il percorso a distanza di due o tre anni: è un’indicazione tecnica, non un obbligo di legge.

Cosa rischi

La valutazione dello stress è parte della valutazione di tutti i rischi, che il datore di lavoro non può delegare (articolo 17, comma 1, lettera a). Se manca, l’articolo 55, comma 1, punisce il datore di lavoro con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda. Una valutazione fatta senza metodo, senza gruppi omogenei e senza sentire i lavoratori non regge davanti a un ispettore.

Come lavora lo Studio

1. Verifica gratuita. Ci mandi il DVR attuale e l’organigramma, e ti diciamo cosa manca.
2. Sopralluogo gratuito. Vediamo reparti, turni e mansioni, e definiamo con te i gruppi omogenei.
3. Preventivo. Arriva dopo il sopralluogo, con le attività da fare e nessun impegno fino all’incarico.
4. Valutazione e consegna. Raccolta degli eventi sentinella, lista di controllo con i lavoratori o il loro rappresentante, misure correttive, approfondimento quando serve, e il capitolo che entra nel DVR con il piano di monitoraggio.

Lo stress lavoro-correlato è uno dei rischi trattati nella pagina sulle valutazioni dei rischi specifici, insieme al rischio rumore e alla valutazione del rischio chimico.

Chiama lo 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.

Domande frequenti

La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria anche con pochi dipendenti?

Sì. L’articolo 28 non prevede soglie: vale per ogni datore di lavoro che abbia lavoratori. Nelle imprese fino a cinque lavoratori cambia solo il modo di svolgere la valutazione approfondita, che si può fare con riunioni.

Bisogna sempre somministrare un questionario ai lavoratori?

No. Il questionario serve nella valutazione approfondita, che scatta quando le misure correttive della fase preliminare non bastano. La fase preliminare si basa su indicatori oggettivi e sul confronto con i lavoratori o il loro rappresentante.

Chi deve fare la valutazione?

Il datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, dove nominato (articolo 29, comma 1), sentendo il rappresentante dei lavoratori. Se in azienda manca la figura, lo Studio la copre come RSPP esterno.

Lo stress valutato riguarda i problemi personali dei lavoratori?

No. Si valuta lo stress che dipende dall’organizzazione e dal contenuto del lavoro, per gruppi omogenei, non la situazione del singolo.

I lavoratori vanno formati sullo stress lavoro-correlato?

Informazione e formazione devono coprire i rischi presenti in azienda, quindi anche questo quando la valutazione lo individua. Lo Studio la eroga con il corso rischio stress lavoro-correlato.

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