SCIA Antincendio Roma: pratica completa, asseverata da professionista antincendio

Verifica gratuita entro 24/48 ore: ti diciamo se la tua attività è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco, in che categoria rientra e cosa serve per metterla in regola.

Studio Tecnico di Ingegneria a Roma dal 2013 · Sopralluogo gratuito · Un solo referente tecnico

Stai aprendo un’attività e il Comune ti ha chiesto la SCIA antincendio. Oppure amministri un condominio con un’autorimessa e nessuno sa se la pratica è mai stata fatta. Oppure hai ricevuto la lettera dei Vigili del Fuoco per il rinnovo e non trovi i documenti. In tutti e tre i casi la domanda è la stessa: la tua attività è soggetta, in che categoria rientra e cosa serve per metterla in regola.

Per la SCIA antincendio Roma e provincia sono il territorio dello Studio, che segue la pratica dall’inizio alla ricevuta del Comando: verifica, sopralluogo, eventuale valutazione del progetto, adeguamenti, asseverazione e presentazione, e allinea la valutazione del rischio incendio nel DVR, il piano di emergenza e il registro dei controlli che l’attività soggetta deve tenere. Il tecnico che firma è iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno con il codice RM40500I4900B: puoi verificarlo sul sito dei Vigili del Fuoco.

Quando serve la SCIA antincendio

La SCIA antincendio, che molti chiamano SCIA vigili del fuoco, è la segnalazione con cui il titolare dichiara al Comando dei Vigili del Fuoco che l’attività rispetta la normativa di prevenzione incendi. È prevista dal D.P.R. 151/2011 e serve per tutte le attività elencate nel suo Allegato I, divise in tre categorie (A, B e C) in base al rischio. Alcuni esempi con le soglie che fanno scattare l’obbligo:

  • Autorimesse oltre 300 m² (categoria A fino a 1.000 m², B fino a 3.000, C oltre): è il caso tipico dei condomini.
  • Alberghi, B&B, case per ferie oltre 25 posti letto (A fino a 50, B fino a 100, C oltre).
  • Negozi e centri commerciali oltre 400 m² (A fino a 600 m², B fino a 1.500, C oltre).
  • Uffici e aziende con oltre 300 persone presenti (A fino a 500, B fino a 800, C oltre).
  • Scuole e asili con oltre 100 persone (A fino a 150, B fino a 300, C oltre); asili nido oltre 30 persone.
  • Depositi oltre 1.000 m² con più di 5.000 kg di materiali combustibili (B fino a 3.000 m², C oltre).
  • Centrali termiche oltre 116 kW (A fino a 350 kW, B fino a 700, C oltre).

La categoria decide il percorso: per la A si presenta direttamente la SCIA; per la B e la C, prima della SCIA, va chiesta al Comando la valutazione del progetto, che risponde entro sessanta giorni (art. 3). Nella verifica gratuita ti diciamo in quale caso sei.

Cosa contiene la pratica

La SCIA va presentata prima di iniziare l’attività (art. 4, comma 1) e, per le attività produttive, passa dallo Sportello Unico del Comune (art. 10). Secondo il D.M. 7 agosto 2012 contiene:

  • la segnalazione del titolare, con l’impegno a rispettare gli obblighi di esercizio;
  • l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesta la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi;
  • le certificazioni e dichiarazioni su strutture, materiali, impianti e dispositivi rilevanti (Allegato II del decreto): quelle sulla resistenza al fuoco richiedono la firma di un professionista antincendio;
  • per la categoria A, la relazione tecnica e gli elaborati grafici; per B e C sono già stati esaminati con il progetto;
  • l’attestato del versamento al Comando.

Il lavoro vero sta prima della firma: rilievo dello stato reale dei luoghi, raccolta delle dichiarazioni di conformità degli impianti, verifica che porte, compartimentazioni, vie di esodo e impianti corrispondano a quanto si dichiara. Un’asseverazione firmata su documenti non verificati è il modo più rapido per avere un divieto di prosecuzione.

Cosa succede dopo la presentazione

Il Comando controlla la completezza formale e rilascia la ricevuta: da quel momento puoi esercitare l’attività. Entro sessanta giorni il Comando può fare una visita tecnica, a campione per le categorie A e B e sempre per la C (art. 4, commi 2 e 3). Se trova carenze, vieta la prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile mettersi in regola entro quarantacinque giorni. Per la categoria C, se il sopralluogo è positivo, entro quindici giorni rilascia il certificato di prevenzione incendi.

Se poi cambi lavorazioni, strutture, destinazione dei locali o quantità di sostanze pericolose, la procedura va rifatta (art. 4, comma 6): con la valutazione del progetto se la modifica peggiora le condizioni di sicurezza, con una SCIA semplificata se non le peggiora.

Il rinnovo periodico

Ogni cinque anni dalla prima SCIA il titolare invia al Comando l’attestazione di rinnovo periodico: una dichiarazione che nulla è cambiato, con l’asseverazione di un professionista antincendio sull’efficienza degli impianti di protezione attiva e delle protezioni al fuoco delle strutture (art. 5 del D.P.R. 151/2011; art. 8 del D.M. 7 agosto 2012). Per alcune attività il termine è di dieci anni: uffici con oltre 300 persone, edifici tutelati, edifici civili alti oltre 24 metri, tra le altre.

Tra un rinnovo e l’altro restano gli obblighi di esercizio: manutenzione di impianti e attrezzature con le cadenze indicate dal Comando e registro dei controlli aggiornato e disponibile per le ispezioni (art. 6). Per le attività con lavoratori si aggiungono la valutazione del rischio incendio, il piano di emergenza e gli addetti antincendio formati previsti dal D.M. 2 settembre 2021.

Cosa rischi senza SCIA

Chi esercita un’attività soggetta senza aver presentato la SCIA, o senza il rinnovo periodico, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro (art. 20, comma 1, del D.Lgs. 139/2006); chi rilascia certificazioni false risponde di un reato più grave (comma 2). Attenzione però al perimetro: il comma 1 riserva questa sanzione penale alle attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti; fuori da quei casi l’omissione non è punita da questa norma, ma resta l’esercizio irregolare con le conseguenze amministrative che ne derivano. Il Comando può vietare la prosecuzione dell’attività (art. 4 del D.P.R. 151/2011) e, dopo un incendio, l’assenza della pratica pesa sulla responsabilità civile e penale del titolare e dell’amministratore.

Come lavoriamo

1. Verifica gratuita. Ci indichi attività, superficie o numero di persone e Comune: ti diciamo se sei soggetto, in quale categoria e cosa serve.

2. Sopralluogo gratuito. Vediamo i luoghi, gli impianti e i documenti che hai.

3. Preventivo dopo il sopralluogo. Scritto, sulla situazione reale, con l’elenco di ciò che manca. Nessun impegno fino all’incarico.

4. Pratica. Valutazione del progetto se sei in B o C, coordinamento degli adeguamenti con le imprese, raccolta delle certificazioni, asseverazione e presentazione al Comando o al SUAP, assistenza durante la visita tecnica.

Chiama 06 45 49 1902 o scrivi su WhatsApp: la verifica parte da lì.

Domande frequenti

Posso aprire subito dopo aver presentato la SCIA?

Sì. Con la ricevuta del Comando l’attività può iniziare; il controllo dei Vigili del Fuoco arriva dopo, entro sessanta giorni.

Il condominio con autorimessa deve fare la SCIA?

Se l’autorimessa supera i 300 m² sì (attività 75 dell’Allegato I). Ne risponde l’amministratore come titolare dell’attività; abbiamo una pagina dedicata alla SCIA antincendio per il condominio.

Ho una vecchia pratica: vale ancora?

Vale se non sono cambiate le condizioni di sicurezza e se i rinnovi periodici sono stati fatti. Nella verifica gratuita leggiamo i documenti e ti diciamo se serve un rinnovo, una nuova SCIA o nulla.

Chi firma la SCIA antincendio?

La segnalazione la firma il titolare; l’asseverazione un tecnico abilitato. Le certificazioni di resistenza al fuoco, il rinnovo periodico e le deroghe richiedono un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno: lo Studio copre tutti i casi.

Cos’è l’asseverazione antincendio?

È la dichiarazione, allegata alla SCIA, con cui un tecnico abilitato attesta che l’attività rispetta i requisiti di prevenzione incendi e che quanto dichiarato corrisponde allo stato dei luoghi (art. 4 del D.P.R. 151/2011 e D.M. 7 agosto 2012). Chi la firma ne risponde: per questo lo Studio la rilascia solo dopo il sopralluogo e la raccolta delle certificazioni di impianti e strutture.

Quanto tempo ci vuole?

Dipende dalla categoria e dagli adeguamenti necessari. Per la categoria A, con impianti in regola, la pratica si chiude con la presentazione; per B e C vanno aggiunti i sessanta giorni della valutazione del progetto. I tempi veri li diciamo dopo il sopralluogo, non prima.

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