SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Quella del coordinatore della sicurezza è una figura professionale molto importante. Infatti il CSE si occupa nel dettaglio di sicurezza sul lavoro, e dellla regolarità dei cantieri temporanei e mobili.

Cantiere Temporaneo o Mobile:

Per Cantiere Temporaneo o Mobile si indica qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Quali sono gli Obblighi del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione? 

  • Può incidere nelle scelte progettuali.
  • E’ responsabile della redazione del piano di sicurezza e coordinamento ed anche del fascicolo tecnico.
  • Predispone un fascicolo adatto alle caratteristiche dell’opera.
  • Viene sanzionato in caso di inadempienza.
 

Quali sono gli Obblighi del Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori?

  • Verifica, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.
  • Controlla, l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, e ne assicura la coerenza con quest’ultimo.
  • Adegua il piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche applicate.
  • Valuta le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.
  • Verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.
  • Contesta alle imprese e ai lavoratori autonomi le inosservanze di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro.
  • Organizza tra i Datori di Lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività.
  • Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, le lavorazioni.

Quali sono i Requisiti Professionali del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori?

  • Laurea Magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, DA LM-20 A LM-35, LM-69, LM-73, LM-74.
  • In alternativa, Laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione 5 maggio 2004. Nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.
  • Oppure Laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto d.m. 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 8, 9, 10, 4, di cui al citato d.m. 4 agosto 2000. Nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.
  • Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico. Nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Inoltre:

Gli indicati soggetti devono essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a uno specifico corso in materia di sicurezza. L’attestato non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio. Quindi, non è richiesto anche per coloro che producono un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV. O ancora che siano in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario in cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV.

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