INCARICO DI MEDICO COMPETENTE

CHI È - COSA FA:

Il Medico Competente di seguito anche M.C. è un medico che collabora con il datore di lavoro. Il Medico Competente deve essere in possesso di particolari titoli e requisiti, ed è nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti come ad esempio collaborare alla valutazione dei rischi.

LA NOSTRA OFFERTA:

Ariete Lavoro e Sicurezza offre il Servizio di Medico Competente, con incarico diretto, i costi e la durata dell'incarico saranno stabiliti in base alle effettive necessità della azienda e ai rischi specifici.

DETTAGLI:

Ogni Azienda o Datore di Lavoro, dopo aver effettuato la Valutazione dei Rischi, qualora siano presenti rischi per i quali la legge prevede la Sorveglianza Sanitaria, deve nominare un Medico Competente. Tale ruolo può essere svolto da Medici Specialisti in Medicina del Lavoro e Medici autorizzati in base all’art. 55 del D.lgs. 277/91 (ora soppresso). Anche i Medici Specialisti in Igiene e Medicina Preventiva oppure Medicina Legale e delle Assicurazioni posso ricoprire tale ruolo, ma solo dopo aver effettuato uno specifico corso post specializzazione. Il Datore di Lavoro può scegliere fra tre opzioni:

  • convenzionarsi con una struttura pubblica o privata che assegna all’Azienda un proprio M.C.;
  • convenzionare un M.C. libero professionista;
  • assumere alle proprie dipendenze un M.C.

Titoli e requisiti del M.C.:

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277(N);
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Svolgimento dell’attività di M.C.:

1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale.
2. Il M.C. svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.

Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria:

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

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