SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL LAVORO

SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

Segnaletica di sicurezza sul lavoro: mezzo di prevenzione e protezione dei lavoratori. La segnaletica deve essere utilizzata in tutte le condizioni in cui siano presenti pericoli non controllabili, né con sistemi di tipo tecnologico, né con l’adozione di interventi di tipo organizzativo e procedurale.

Si intende per segnaletica di sicurezza sul lavoro:

Una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro. Una segnaletica di Sicurezza e Salute sul Lavoro utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

I Segnali possono essere di:

  1. divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
  2. avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
  3. prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
  4. salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
  5. informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);

Inoltre possiamo definire:

Segnaletica Permanente – la Segnaletica di sicurezza sul Lavoro che:

  • si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo oppure a quella che serve ad indicare l’ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.
  • è destinata ad indicare l’ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.
  • deputata ai rischi da urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.
  • indica vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.

Segnaletica permanente – Segnaletica di sicurezza sul lavoro che:

  • si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo oppure a quella che serve ad indicare l’ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.
  • è destinata ad indicare l’ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.
  • deputata ai rischi da urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.
  • indica vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.

Segnaletica occasionale – segnaletica di sicurezza sul lavoro che:

  • indica pericoli, la chiamata di persone per un’azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.
  • Indica la guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.

Alcuni obblighi del Datore di Lavoro in merito alla segnaletica di sicurezza sul lavoro:

Il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII quando:

  • a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati;
  • i rischi non possono essere sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva.

Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell‘unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica, relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell’allegato XXVIII.

Informazione e Formazione:

Il datore di lavoro provvede affinché:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero dell’unità produttiva;

I lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII.

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