RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DATORE DI LAVORO

RSPP Datore di Lavoro: Il Datore di Lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione, all’interno dell’azienda o della unità produttiva, quindi incarica persone esterne o interne all’azienda, che possiedono specifiche capacità e titoli per lo svolgimento degli incarichi a loro affidati.

Ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:

Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, salvo che nei casi di cui all’art. 31, comma 6 del Decreto Legislativo 81/08. Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’Allegato II del Decreto Legislativo 81/08 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

La Formazione del RSPP Datore di Lavoro:

Nel caso in cui Il datore di lavoro intende svolgere i compiti di R.S.P.P., deve frequentare dei specifici corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi al processo produttivo. La formazione del Datore di Lavoro che ricopre il ruolo di R.S.P.P. è regolamentata dall’accordo 21 dicembre 2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Assunzione di responsabilità:

Il Datore di Lavoro può assumere in prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la propria impresa nei seguenti casi:

  • Aziende artigiane fino a 30 addetti;
  • Aziende industriali fino a 30 addetti (sono escluse le attività di cui all’Art. 1 del D.lgs. 334/99 – Normativa SEVESO: aziende soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
  • Aziende della pesca fino a 20 addetti;
  • altre aziende fino a 200 addetti.

 

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