PRIMO SOCCORSO

Gestione delle Emergenze

Primo Soccorso: I lavoratori Addetti al primo soccorso aziendale, devono attuare le misure di primo intervento e attivare gli interventi di pronto soccorso.

Il Datore di Lavoro deve informare, formare ed addestrare l’addetto di primo soccorso aziendale. Il Testo Unico per la sicurezza dei lavoratori, impone infatti  all’azienda di prevedere la presenza di uno o più addetti al primo soccorso. La formazione è delineata, nello specifico del D.M. 388/03, che suddivide le aziende in 3 gruppi (A-B e C), a seconda della pericolosità del lavoro svolto in azienda.

Per le aziende del gruppo A i lavoratori dovranno svolgere un corso di formazione, di 16 ore, mentre per le aziende del gruppo B e C il corso di formazione avrà una durata di 12 ore. Gli attestati di formazione professionale per gli addetti al primo soccorso hanno una validità triennale, di conseguenza, sarà necessario svolgere un corso di aggiornamento per rinnovare la validità della formazione per ulteriori 3 anni. Il ruolo dell’addetto di pronto soccorso è quello di assistere un eventuale infortunato, in attesa dell’arrivo dei soccorsi specializzati.

Classificazione delle aziende:

Come detto precedentemente l’organizzazione del pronto soccorso aziendale è “modulata” sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C). L’appartenenza di un’azienda o di un’unità produttiva ad un gruppo si riflette sulla dotazione minima delle attrezzature, sulla formazione richiesta agli addetti e sui doveri di comunicazione da effettuare al servizio sanitario regionale (SSR). 

Al gruppo A appartengono:

I) le aziende od unità produttive con obbligo di notifica di cui all’art. 2 del D.lgs. 334/99 (aziende a rischio di incidenti  rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose): centrali termoelettriche e laboratori nucleari di cui al D.L. 230/95; aziende estrattive e altre attività minerarie di cui al D.lgs. 624/96, lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56) e le aziende che fabbricano esplosivi, polveri e munizioni;
II) le aziende od unità produttive con oltre 5 lavoratori indicate nelle statistiche INAIL del triennio precedente aggiornate al 31 dicembre con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (allegato 1: l’elenco dei gruppi di tariffa INAIL dell’ultimo triennio con indice > 4 così come da comunicato del Ministero del Lavoro pubblicato sulla G.U. del 17/8/2004). Per le aziende od unità produttive con lavoratori iscritti con più voci di tariffa appartenenti a diversi gruppi si deve calcolare la somma di lavoratori iscritti a voci riconducibili a gruppi di tariffa con un indice superiore a 4. Lo stesso criterio si applica per l’azienda od unità produttiva che assume lavoratori stagionali o “atipici” anche per brevi periodi.
III) le aziende del comparto dell’agricoltura con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.

Al gruppo B appartengono le aziende o unità produttive con almeno 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.

Rientrano nel gruppo B anche le Aziende od unità produttive di 3-5 lavoratori il cui gruppo di tariffa presenta un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.

Al gruppo C appartengono quelle aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.

Un discorso a parte andrà fatto per le aziende con un lavoratore per quanto riguarda l’obbligo dei corsi di formazione.

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