PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA

POS

Il POS (Piano Operativo della Sicurezza) che cos’è e a cosa serve: 

Il Piano Operativo della Sicurezza o anche detto POS, è il documento che il Datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno, infatti il POS rappresenta il dettaglio della Valutazione dei rischi, per le attività che si prevede di eseguire in un cantiere edile. Il Piano Operativo della Sicurezza deve essere sviluppato secondo i contenuti previsti nel Titolo IV del D.lgs. 81/08 a dal suo allegato XV.

POS PIANO OPERATIVO SICUREZZA

il POS ha lo scopo di coordinare le misure preventive e protettive in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione dei lavori. Questo documento, infatti, non solo identifica i rischi specifici associati alle diverse fasi di lavoro, ma stabilisce anche le procedure per eliminarli o, quando ciò non è possibile, per ridurli al minimo.

Il POS è articolato in diverse sezioni, che includono l’analisi dei rischi per ogni attività lavorativa, le misure di sicurezza adottate, l’indicazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori, e la pianificazione di eventuali misure di emergenza. Inoltre, deve contenere informazioni dettagliate sui materiali e sui macchinari impiegati nei lavori, sulle verifiche periodiche degli impianti e delle attrezzature, e sulle procedure di formazione e informazione dei lavoratori in materia di sicurezza.

La creazione e l’implementazione del POS sono fondamentali non solo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ma anche per garantire il rispetto delle normative vigenti. Un efficace Piano Operativo della Sicurezza permette di prevenire incidenti e infortuni sul lavoro, contribuendo così a creare un ambiente lavorativo più sicuro e produttivo. La sua redazione richiede una conoscenza approfondita delle specificità del cantiere e delle attività lavorative che vi si svolgono, nonché un costante aggiornamento in base all’evolversi delle condizioni di lavoro e alle eventuali modifiche della normativa in materia di sicurezza.

Dettagli sul Piano Operativo della Sicurezza:

La redazione del Piano Operativo della Sicurezza è a cura del datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Il DL di cui sopra deve redigere Il POS secondo determinati criteri, quali:

  • semplicità,
  • brevità,
  • comprensibilità,
  • specificità e coerenza.
Il Piano Operativo della Sicurezza deve contenere almeno i seguenti elementi:
  1. Il Nome del Datore di Lavoro, gli indirizzi nonché i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere.
  2. La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub-affidatari.
  3. I nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.
  4. Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che sia aziendale oppure  territoriale.
  5. I riferimenti e i contatti del medico competente quando previsto.
  6. Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai Rischi.
  7. I riferimenti del direttore tecnico di cantiere nonché del capocantiere.
  8. Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.
Dettagli ed elenchi:
  1. Le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata.
  2. La descrizione dell’attività di cantiere, nonché delle modalità organizzative e dei turni di lavoro.
  3. L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, ed ancora delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere.
  4. La lista delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza ed il metodo di stoccaggio in cantiere, incluso il piano di sicurezza e protezione specifico.
  5. L’esito del rapporto di valutazione del rumore.
  6. L’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere.
  7. Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto.
  8. L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere.
  9. La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
  10. La stima dei costi relativi alla sicurezza.

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